- | 2017-07-24 - Pdf - Stampa |
Valore della clausola che esclude la risarcibilita' in caso di omessa sorvegliana |
Cassazione III civile Ordinanza n.14280 del 08/06/2017
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ORDINANZA
sul ricorso 4176-2015 proposto da: Tizio Tizio, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 123 (TEL. 06 39735640), presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI RENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE MAYER giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo Procuratore speciale Dott. Tizio DUBBIOSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ADRAGNA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO PERRELLA giusta procura in calce al controricorso;
- controrícorrente -
avverso la sentenza n. 1700/2013 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 19/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
Rilevato che: Tizio Tizio convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara Fondiaria Sai s.p.a. chiedendo il pagamento della somma di Euro 30.400,00 a titolo di indennizzo assicurativo in relazione al furto di gommone di sua proprietà. Espose la parte attrice che dopo avere ormeggiato in sicurezza il natante, con tutte le chiusure attivate, in una baia limitrofa al porto di Santa Marinella, ed averlo controllato a vista per il tempo in cui lo stesso Tizio si era intrattenuto sull'antistante spiaggia, il gommone era stato sottratto.
Il Tribunale adito rigettò la domanda con sentenza del 19 novembre 2013. Osservò il Tribunale, per quanto qui rileva, che la clausola n. 14 lett. I su rischi esclusi («quando in caso di furto totale, l'unità da diporto e/o il battello di servizio si trovino in giacenza, anche temporanea, in acque marine, al di fuori di un porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a sorveglianza ininterrotta - per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'unità da diporto o del battello -») non costituiva una limitazione di garanzia ma individuava e limitava l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore.
Avverso detta sentenza propose appello il Tizio.
Con ordinanza di data 23 dicembre 2014 la Corte d'appello di L'Aquila dichiarò inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base di un motivo Tizio Tizio e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ..
E' stata presentata memoria.
Considerato che: con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1418, 1419 e 1469 bis cod. civ., nonché degli artt. 34, 34 e 142 d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206 e dell'art. 3 2697 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..
Osserva il ricorrente che la clausola n. 14 lett. I, peraltro mai approvata specificatamente per iscritto, aveva contenuto vessatorio ed abusivo in quanto, determinando uno squilibrio irragionevole, escludeva completamente il rischio per il furto, trasformando quest'ultimo in rapina, e che traducendosi in esclusione o delimitazione della responsabilità doveva essere approvata per iscritto.
Il motivo è infondato.
La censura si articola in due sub-motivi in quanto il ricorrente si duole sia della mancanza di specifica approvazione per iscritto sia dell'abusività della clausola.
In relazione al primo profilo il motivo è inammissibile in quanto presuppone l'accertamento da parte del giudice di merito di un duplice presupposto di fatto, l'esistenza di condizioni generali di contratto e la mancanza di specifica approvazione per iscritto, accertamento nella specie mancante. Lo scrutinio del motivo, sotto il profilo dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., comporta quindi un'indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità. Venendo al secondo profilo si denuncia lo squilibrio di diritti ed obblighi implicato dalla clausola limitativa della responsabilità per come congegnata.
Trattasi di sub-motivo infondato. S econdo il consolidato orientamento di questa Corte le clausole che subordinano l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte dell'assicurato, di determinate misure di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi non realizzano una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto stesso del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2469; 28 ottobre 2014, n. 22806; 28 aprile 2010, n. 10194), da cui consegue fra l'altro la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ..
In base all'art. 34, comma 2, d. Igs. n. 206 del 2005 la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto. E' dunque esclusa in radice la configurabilità del carattere abusivo della clausola in discorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione in quanto il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 10 magg