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Professionisti 2018-01-29 - Pdf - Stampa

Cassazione: Onere della prova nel risarcimento del danno permanente per un professionista

Il tema evocato è quello dell'apprezzamento del danno permanente riportato da chi eserciti una professione intellettuale, sotto il profilo della riduzione della propria capacità di produrre guadagno, e quindi del verificarsi di un lucro cessante futuro Fonte: cassazione

 

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S

SENTENZA

sul ricorso 21723-2014 proposto da: Tizia Tizia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA COSTANZA 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO RUGGIERO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO PALADINI giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente - contro COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR SPA , in persona del suo Direttore Generale Dott. ANDREA RAPETTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CAROLI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO PALTRINIERI giusta procura a margine del controricorso; GENERALI ITALIA SPA , in persona dell'Amministratore Delegato Sig. GIACOMO NURRA e dal direttore generale e legale rappresentante Sig. MAURO MONTAGNINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;
- controricorrenti - nonchè contro Caio ... ..., Sempronio ... ...;
- intimati - avverso la sentenza n. 933/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO; udito l'Avvocato MAURO PALADINI; udito l'Avvocato VINCENZO PALTRINIERI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.R.G. 21723 2014

FATTI DI CAUSA

Il notaio Tizia Tizia nel 2006 venne coinvolta, quale trasportata sull'auto di ... Caio , in un incidente stradale con vettura priva di copertura assicurativa, riportando lesioni alla persona (lo scoppio di una vertebra) con esito permanente. Conveniva in giudizio il vettore ... Caio e la compagnia di assicurazioni di questi, nonché Sempronio ... ..., conducente dell'altra vettura che, perdendo una ruota che andava ad urtare la BMW condotta dal Caio , ne provocava l'uscita di strada, e le Generali Ass.ni quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, non essendo la seconda vettura risultata assicurata.
La domanda risarcitoria della Tizia in primo grado era accolta solo in parte.
Il tribunale rigettava la domanda volta al risarcimento del danno da lucro cessante connesso alla invalidità temporanea e alla invalidità permanente.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, le riconobbe una ulteriore somma a titolo di risarcimento del lucro cessante per il periodo di invalidità temporanea, confermando il rigetto della domanda in relazione al lucro cessante da invalidità permanente sulla considerazione che si fosse provveduto a personalizzare il danno biologico nella misura massima, tenendo conto della considerazione del c.t.u. relativa al una diminuzione della capacità lavorativa specifica del 20%, rapportata al maggior affaticamento e alla usura lavorativa del notaio.
La corte d'appello, in particolare, negava il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica escludendo che fosse stata fornita la prova, anche presuntiva, di un pregiudizio economico collegato alle conseguenze permanenti dell'incidente. Tizia Tizia propone ricorso per cassazione illustrato da memoria nei confronti di Caio ... ..., Generali Italia s.p.a., Compagnia Assicuratrice Linear s.p.a. e Sempronio ... ... avverso la sentenza n. 9332014, depositata dalla Corte d'Appello di Milano in data 8 maggio 2014. Le due compagnie di assicurazioni resistono con controricorso, gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente, con i tre motivi di ricorso, e con la breve premessa che vi ha anteposto, sottolinea come le sia stato negato dai giudici di merito il diritto ad un integrale ristoro del pregiudizio subito, in quanto gli stessi avrebbero sottovalutato, nonostante gli elementi di prova forniti, le conseguenze anche in termini di pregiudizio patrimoniale della lesione dell'integrità fisica riportata, che si traduce, come postumi permanenti ( avendo il notaio riportato la lesione di una vertebra) principalmente in una maggiore faticosità del lavoro, nelle difficoltà di conservare per lungo tempo sia la stazione seduta, che la stazione eretta, nella difficoltà di effettuare spostamenti, ed in una necessità di interruzioni consistenti e del rispetto di tempi più lunghi di recupero fisico rispetto a quelli ordinari di una persona che si trovi nelle stesse condizioni di età e di salute complessiva senza la predetta alterazione fisica.
Il tema evocato è quello dell' apprezzamento del danno permanente riportato da chi eserciti una professione intellettuale, sotto il profilo della riduzione della propria capacità di produrre guadagno, e quindi del verificarsi di un lucro cessante futuro Occorre individuare in quali casi il danno fisico con esiti petnianenti non comporti soltanto la necessità che se ne tenga conto ai fini di una adeguata personalizzazione del danno biologico, ma quando e secondo quali criteri probatori, esso possa determinare anche una riduzione della capacità di guadagno nelle professioni intellettuali.
La ricorrente denuncia la violazione di numerose norme (principalmente delle norme in materia di presunzioni e di nesso causale, e dell'art. 2697 sulla ripartizione dell'onere probatorio) sulla questione del risarcimento del danno derivante da invalidità permanente le cui lesioni abbiano avuto un'incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Ricostruisce i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia nel modo seguente: -il danno derivante da invalidità permanente che si traduca nella lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, si risolve innanzitutto in una compromissione biologica dell'individuo e va liquidato come danno alla salute;/ )2 -può essere liquidato anche come danno patrimoniale, qualora si provi che esso abbia comportato anche una comprovata riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, in connessione con l'attività da questi svolta; -della riduzione del reddito e della connessione causale tra questa contrazione e la menomazione subita deve essere fornita la prova;
- l'onere della prova grava sul danneggiato ma la prova della incidenza causale della invalidità sulla diminuzione della capacità di produrre reddito può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Sostiene la ricorrente che : sulla base dell'attuale quadro giurisprudenziale, laddove in caso di micropermanente si presume che essa rilevi soltanto sotto il profilo della personalizzazione del danno biologico, in caso che il danno permamente consista in una invalidità permanente media o grave, le presunzioni dovrebbero operare in modo tale che, provata da parte del danneggiato una diminuzione del guadagno, essa dovrebbe essere posta in rapporto presuntivo iuris tantwn di causalità con la lesione. Sostiene di non aver lamentato, come danno patrimoniale, un danno da lesione della cencstesi lavorativa, ovvero limitato alla maggior usura, difficoltà e fatica incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, consapevole del fatto che esso rileverebbe, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 7524 del 2014, solo all'interno della personalizzazione del danno biologico, che le è stato riconosciuto ed è stato personalizzato al massimo grado.
La domanda autonomamente posta, e che assume che erroneamente non sia stata accolta, concerne invece il danno patrimoniale derivante dalla contrazione della sua capacità lavorativa specifica, e quindi la perdita di guadagno e di incremento delle proprie occasioni lavorative derivante dal fatto che non è più fisicamente in grado di svolgere l'attività professionale come prima, dovendo necessariamente fare della pause più lunghe per recuperare le forze, non potendosi sottoporre a lunghi spostamenti o stare molte ore di seguito in una stessa posizione. Riconduce quindi le conseguenze della invalidità permanente non (solo) ad un maggior affaticamento nello svolgimento dell'attività precedente, ma alla impossibilità di mantenere i ritmi della attività precedente, ed ancor i più alla impossibilità di incrementare l'attività lavorativa: la professionista ha dovuto necessariamente modificare e rimodulare, rendendoli meno defatiganti, i ritmi lavorativi precedenti, per accordarli con la sua nuova situazione fisica ed assume che da ciò sia derivato una diminuzione dei guadagni e della possibilità di incrementare il proprio reddito professionale, non adeguatamente preso in considerazione, come autonoma voce di danno, dalla corte d'appello.
La corte d'appello si sarebbe posta in contrasto con il sopra ricordato quadro giurisprudenziale laddove ha rigettato l'appello, affermando che la comprovata diminuzione dei guadagni del notaio, che era nel pieno dell'attività professionale, con cariche rappresentative anche all'interno della associazione di categoria e attività lavorativa articolata in tra diversi studi, fosse riconducibile alla crisi economica che in contemporanea affliggeva tutto il settore.
La censura pone motivi di riflessione circa la difficoltà della prova di una connessione causale tra la diminuzione dei guadagni e l'invalidità subita da un professionista, esercente una professione intellettuale, e tuttavia non può essere accolta.
La motivazione della corte d'appello non contraddice, in diritto, i principi di riferimento che sono stati correttamente riportati dalla ricorrente. Essa si muove, con accertamento in fatto non rinnovabile in questa sede, sul piano della prova : dà atto della presenza di una danno permanente non lieve, stimato dal c.t.u. come avente una incidenza del 20% sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, in considerazione del quale, come riconosce la ricorrente, personalizza il danno biologico nel massimo grado consentito, per adeguatamente risarcire la professionista della indubbia perdita di qualità della vita, privata prima che professionale, conseguente ai postumi permanenti dell'incidente.
In presenza di tale menomazione di media entità, che può andare ad incidere anche sullo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto, pur essendo questa una attività intellettuale, e quindi non necessitante in via primaria dell'impiego di forza fisica, la corte d'appello da un lato afferma che la contrazione della capacità di guadagno, pur in presenza del verificarsi di una invalidità permanente di incidenza non trascurabile, non può essere presunta, ma deve essere allegata e provata, e tale affermazione è corretta.Quindi, non ritiene che questa prova sia stata fornita.

In particolare, non ritiene che dalle dichiarazioni dei redditi del notaio, pur prodotte, si traggano elementi univoci nel senso di un decremento progressivo dei guadagni negli anni successivi all'incidente. Essa vi rinviene piuttosto delle oscillazioni, prive della necessaria univocità e non idonee a fornire la prova di una costante diminuzione della capacità di guadagno da porre in rapporto causale con il verificarsi dell'evento dannoso. Quindi ritiene in primo luogo che la danneggiata non abbia fornito prova sufficiente del pregiudizio patrimoniale stesso.

In più, non ritiene che sia stata fornita una prova adeguata della derivazione causale, secondo la regola della regolarità causale o del più probabile che non, tra la contrazione di reddito verificatasi, sebbene non con la richiesta univocità, negli anni successivi al fatto illecito o la mancanza di incremento e la impossibilità fisica, per il notaio, di mantenere i ritmi lavorativi precedenti, e tanto meno di incrementarli. L'introduzione del riferimento al fatto notorio della crisi economica e della sua possibile incidenza, come fattore causale alternativo, sulla contrazione del volume di affari delle professioni intellettuali in genere e della professione notarile in particolare ha un peso solo rafforzativo del convincimento già maturato sulla base di una corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

Il ricorso va pertanto rigettato. i ttese le oscillazioni giurisprudenziali sul punto, le spese del presente giudizio possono essere compensate. Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. ,= i sensi dell'art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.- Così deciso nella camera di consiglio della Corte


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2018-01-29 Chi: Spataro Fonte: cassazione








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