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Cassazione 2018-02-12 - Pdf - Stampa

Cassazione su vetture motrici e rimorchi

"una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile" Fonte: cassazione

 

l

la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27139-2016 ...

Rilevato che: il Ministero dell'Interno richiese il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto un proprio dipendente (danni commisurati agli emolumenti ad esso versati durante il periodo di assenza dal servizio causato dai postumi riportati), convenendo in giudizio il conducente dell'autotreno che aveva tamponato la vettura a bordo della quale si trovava il dipendente, il proprietario della motrice (risultata sprovvista di copertura assicurativa) e la ... ...s.r.I., proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice;

il Giudice di Pace pronunciò sentenza non definitiva con cui dichiarò il difetto di legittimazione passiva della ......, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti;

il Tribunale di Perugia ha rigettato l'appello proposto avverso tale sentenza, ritenendo che non fosse risultato integrato il rischio dinamico insito nella circolazione del rimorchio, in quanto l'urto era avvenuto tra la parte anteriore della motrice e quella posteriore della vettura, «secondo una dinamica concreta nell'ambito della quale il rimorchio trainato non spiegava alcuna efficacia eziologica»;

ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, mentre l'intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che: con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ. e censura il Tribunale per non avere considerato che, in caso di incidente stradale, l'autoarticolato dev'essere considerato come un complesso unitario;

che la locuzione "proprietario del veicolo" è tale da ricomprendere sia il proprietario del veicolo trainante che quello del rimorchio e che il proprietario di quest'ultimo non aveva dimostrato che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà; contesta, infine, l'affermazione della indifferenza causale del rimorchio nella dinamica del sinistro;

il motivo è fondato alla luce del principio secondo cui «una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante» (Cass. n. 6431/2015, conforme a Cass. n. 2206/1980);

tale principio è coerente con quello (cfr. Cass. n. 13200/2012) secondo cui l'assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico), che trova giustificazione proprio nella considerazione unitaria del complesso autoarticolato (mentre l'autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella specifica ipotesi del "rischio statico", per il caso che il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano);

la sentenza va pertanto cassata con rinvio al giudice di merito, che provvederà anche sulle spese di lite.

p.q.m.

Ric. 2016 n. 27139 sez. M3 - ud. 20-09-2017 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Perugia, in persona di altro magistrato. Roma, 20.9.2017 Il Presidente - -'t ; ,1 (-a--cc-


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2018-02-12 Chi: Spaataro Fonte: cassazione








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