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Scatola nera 2018-09-11 - Pdf - Stampa

Piena prova per la scatola nera, pur con tolleranza di 10 metri.

Fanno piena prova salvo prova contraria. Come ? Fonte: MISE download pdf

 

M

Mi segnalano un articolo del Sole e profonde novità in arrivo sulla scatola nera. Si noti che un altro articolo ricorda che il gps deve poter essere disinserito in ogni momento per le leggi sulla privacy, cosa che invece la legge assicurativa negherebbe nello stesso ambito delle leggi privacy, senza rapporto di specialita'.

Ecco il valore di prova proposto:

"Detti dispositivi elettronici sono equiparabili ai meccanismi elettronici descritti nel decreto scatola nera, ai fini dell'applicazione dell'articolo 145-bis del Codice."

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private. (GU n.239 del 13-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 163 ) note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006

Art. 145-bis. (( (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici).))

((1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonchè delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilita'.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonchè ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalita'.

6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali)).

Ecco le informazioni dal MISE:

Assicurazioni, al via la consultazione sullo standard tecnologico delle scatole nere

Mercoledì, 11 Luglio 2018

Il Ministero ha predisposto uno schema di decreto sullo standard tecnologico comune hardware e software dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (“scatola nera” o equivalenti), nonché degli ulteriori dispositivi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte potranno essere inviati entro il 26 luglio 2018 all’indirizzo di posta elettronica massimo.greco@mise.gov.it, utilizzando la tabella allegata.


Per maggiori informazioni

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2018-09-11 Chi: Spataro Fonte: MISE Link: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/1








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