Sentenze | 2019-06-10 - Pdf - Stampa |
La Cassazione sul sinistro mortale, duplicazione del danno e risarcimento |
Cassazione Civile, Sez. 3, 27 maggio 2019, n. 14362 - Risarcimento da sinistro stradale mortale
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Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 27/05/2019
Fatto
1. P.M., nonché A. e C.B., ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 524/14, del 23 luglio 2014, della Corte di Appello di Messina, che - pur accogliendo parzialmente, per quanto qui ancora di interesse, il gravame principale dagli stessi esperito contro la sentenza n. 408/11, del 28 febbraio 2011, dal Tribunale di Messina (e respingendo quello incidentale di Generali Business Solutions S.C.p.A., in ordine al computo degli interessi compensativi sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni non patrimoniali) - ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante proposta dagli odierni ricorrenti avverso le società Van Service S.r.l. e Toro Assicurazioni S.p.a. (quest'ultima poi divenuta Generali Business Solutions S.C.p.A., d'ora in poi "GBS"), compensando le spese del secondo grado di giudizio.
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito il Tribunale messinese per conseguire il risarcimento di tutti i danni conseguenti al decesso - all'esito di sinistro stradale occorso il 25 luglio 2007 - del proprio congiunto, S.F. B. (rispettivamente, marito della P.M. e padre di A. e C.B.). All'uopo, pertanto, essi convenivano in giudizio le società Van Service e Toro Assicurazioni (quest'ultima poi divenuta, come detto, società GBS), l'una, in qualità di proprietaria del furgone a bordo del quale il B. viaggiava come trasportato da un proprio collega, l'altra, invece, quale assicuratrice per la "RCA" del veicolo in questione.
Riferiscono, altresì, che - all'esito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - GBS versava loro la somma di € 150.000,00 ciascuno, per danno da perdita del rapporto parentale, contestando, viceversa, la debenza del danno patrimoniale da lucro cessante, sul rilievo che l'INAIL aveva costituito a favore della vedova del B. una rendita vitalizia, nonché a favore dei figli una rendita temporanea, fino al compimento degli studi e, comunque, fino al 26° anno di età.
Intervenuta in causa anche l'INAIL, che esercitava azione di rivalsa per le somme versate - ammontanti a € 375.338,22 - agli eredi del B. (e per la relativa capitalizzazione della rendita futura), essa, nelle more del giudizio di primo grado, accettava da GBS, a tacitazione del suo diritto di surroga, l'importo complessivo di € 180.000,00. Il giudizio, pertanto, proseguiva - in assenza di contestazioni circa la responsabilità del sinistro - per la quantificazione del danno non patrimoniale e per la debenza di quello patrimoniale da lucro cessante, in relazione al quale ultimo, peraltro, gli odierni ricorrenti formulavano, in via di principalità, la richiesta di liquidazione dell'importo di € 329.627,00 (ovvero, di € 263.701,66). In subordine, peraltro, essi chiedevano il pagamento della differenza tra la prima di tali somme e quella versata da GBS all'INAIL per soddisfarne il diritto di surroga, ovvero € 149.627,00.
Il Tribunale messinese, per quanto qui ancora di interesse, rigettava la domanda - compresa quella articolata in via di subordine - relativa al danno patrimoniale da lucro cessante, con statuizione confermata dalla Corte territoriale all'esito, come detto, di appello proposto dagli eredi del B..
3. Avverso tale ultima decisione hanno esperito ricorso per cassazione la P.M. e i B., sulla base di tre motivi.
3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 143, 1223, 1226 e 2056 cod. civ., quanto al danno patrimoniale da lucro cessante.
Si contesta l'applicazione che entrambi i giudici di merito hanno fatto, in relazione al caso sottoposto al loro esame, del principio della cd. "compensano lucri cum damno”. In particolare, i ricorrenti evidenziano che la (denegata) domanda di risarcimento mirava al ristoro del danno ad essi spettante in ragione del decesso dell'unico produttore di reddito all'interno del proprio nucleo familiare, sicché esso nulla avrebbe a che vedere con l'erogazione delle rendite in loro favore, in quanto dovute "ai congiunti del defunto in esecuzione di una precisa obbligazione previdenziale, in virtù dei versamenti contributivi" operati dal B. all'INAIL nel corso dell'attività lavorativa. In altre parole, sarebbe la diversità dei titoli della prestazione indennitaria e di quella risarcitoria a giustificare la loro coesistenza (sono citate, a sostegno della tesi, Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2009, n. 3357, Rv. 606516-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 settembre 2014, n. 20548, Rv. 632962-01).
Orbene, la Corte messinese, disattendo tale interpretazione, avrebbe pure violato "gli articoli di legge e della Costituzione che tutelano la intangibilità della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e dei suoi bisogni materiali".
3.2. Con il secondo motivo - anch'esso proposto (peraltro, solo subordinatamente al primo), ai sensi dell'alt. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 143, 1223, 1226, 2056 e 1916 cod. civ.
Assumono i ricorrenti che, qualora questa Corte intendesse aderire all'orientamento minoritario che ravvisa, nell'ipotesi "de qua", i presupposti per l'applicazione della cd. "compensano lucri cum damno", non si potrebbe, comunque, negare il loro diritto a conseguire la differenza tra quanto da essi preteso a titolo di danno da lucro cessante (€ 329.627,00) e l'importo di € 180.000,00 conseguito, in via transattiva e a titolo di rivalsa, dall'INAIL, da parte di GBS.
Si censura, pertanto, la sentenza impugnata laddove ha confermato la reiezione anche della domanda da essi ricorrenti proposta in via di subordine, avendo la Corte messinese ritenuto la stessa "irragionevole", essendo i congiunti del B. "del tutto estranei all'accordo intervenuto tra le predette pari", ovvero l'INAIL e la società GBS.
Siffatta statuizione non avrebbe tenuto conto del principio secondo cui, dal momento in cui l'ente gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato comunichi all'assicuratore "RCA" del terzo responsabile di aver ammesso l'assicurato danneggiato all'indennizzo, e con ciò lo preavverta di voler effettuare la surroga, "il danneggiato perde la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento per cui l'istituto ha dichiarato di volersi surrogare, anche se l'istituto manifesti la propria volontà di surroga" - come accaduto nel caso di specie, stante la qualità di interveniente volontario di INAIL - "quando il giudizio è già in corso" (è citata Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 2003, n. 604, Rv. 559795-01, nonché Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2010, n. 15738, Rv. 614009-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2014, n. 13537, Rv. 631440-01).
Difatti, secondo i ricorrenti, poiché INAIL, nel caso di specie, ha esercitato il suo diritto di surroga definendo la vertenza con la società assicuratrice del responsabile, transattivamente, mediante la riscossione dell'importo di € 180.000,00", essi avrebbero "perso la legittimazione ad agire solo per tale importo ma non per l'intero risarcimento del danno patrimoniale" (stimato, come detto, in € 329.627,00), donde il loro diritto almeno alla differenza tra l'una e l'altra somma, giacché, diversamente opinando, "il danneggiante otterrebbe un ingiusto vantaggio in quanto risarcirebbe solo tale voce di danno", ovvero quello da lucro cessante.
3.3. Infine, con il terzo motivo - proposto ai sensi dell'alt. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Si censura la sentenza impugnata, laddove - sul presupposto dell'accoglimento parziale dell'appello principale allora proposto dagli odierni ricorrenti - ha ritenuto la ricorrenza di giusti motivi per compensare le spese del grado.
Per contro, i ricorrenti assumono "di essere stati totalmente vittoriosi nel giudizio di appello sia perché è stato accolto uno dei motivi in cui esso era articolato" (quello relativo agli interessi compensativi sul danno non patrimoniale), "sia perché è stato rigettato l'appello incidentale" di GBS; d'altra parte, nella specie, non sarebbero state neppure indicate in motivazione le "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la disposta compensazione.
4. Ha resistito GBS, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza, nonché svolgendo ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.
4.1. Si assume, in particolare, l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso principale, sul rilievo che la sentenza impugnata - quanto al primo - si è uniformata al principio secondo cui il risarcimento ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si trovava prima dell'evento lesivo, evitando che esso si risolva per costui in una fonte di lucro. In ordine, invece, al secondo motivo, si sottolinea che l'accordo tra INAIL ed essa GBS non ha cagionato ai ricorrenti alcun pregiudizio, avendo essi comunque percepito dal primo di tali soggetti il superiore importo - rispetto a quello oggetto di transazione - di € 375.338,22.
4.2. Quanto al ricorso incidentale, attraverso di esso si deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 1223, 1224, 2043 e 2054 cod. civ., contestandosi in sistema di computo degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare, si assume che la Corte territoriale, nel calcolare gli interessi compensativi sulla sorte, devalutata dal momento del sinistro fino alla pronuncia, avrebbe dovuto detrarre gli interessi sugli acconti versati, e ciò dalla data del versamento alla pronuncia.
5. Hanno resistito al ricorso incidentale di GBS gli eredi B., evidenziando l'infondatezza del motivo.
In particolare, essi assumono che - proprio per ovviare alla "lacunosa motivazione con cui erano stati liquidati gli interessi compensativi" - il proprio difensore, a seguito di contatti telefonici con il (precedente) procuratore di controparte, "conveniva di procedere al computo degli interessi proprio secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/95", ovvero "devalutando l'importo capitale liquidato dalla sentenza del Tribunale, che era di € 750.000.00 (e non di € 800.000,00 come indicato in controricorso), fino al fatto, per poi procedere al calcolo degli interessi sull'importo devalutato di € 700.934,00 fino al versamento dell'acconto di €450.000.00 in data 12 settembre 2008, detratto il quale si procedeva al versamento del secondo acconto e del saldo, avvenuti in data 28 febbraio 2011, quasi contestualmente all'emanazione della sentenza del Tribunale n. 408/2011, per cui veniva concordato un saldo per interessi fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di appello del 1° luglio 2014 di € 31.024,97 che è l'importo corrisposto per tale voce senza riserva alcuna, come da missiva del 5 agosto 2014 inviata al procuratore dei ricorrenti.
6. Hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni e replicando a quello avversarie.
Diritto
7. Il ricorso principale va rigettato.
7.1. I motivi primo e secondo - suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione - non sono fondati.
7.1.1. La questione, che essi pongono, concernente l'operatività o meno del principio della "compensatio lucri curri damno" deve essere esaminata alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2018, n. 12566, Rv. 648649¬01).
La sentenza citata, in particolare, muove dal rilievo che - in base ad un certo indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ovvero, Cass. Sez. 3, sent. 15 ottobre 2009, n. 21897, Rv. 609951¬01) - "la costituzione, da parte dell'assicuratore sociale, di una rendita in favore dei prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale «in itinere», non esclude né riduce in alcun modo il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della «compensatio lucri cum damno», a causa della diversità del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento", di talché " non sussiste alcuna duplicazione del danno ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., che concerne il diritto di surrogazione dell'assicuratore verso il responsabile, e non già il diritto del medesimo di eccepire il pagamento del terzo assicuratore sociale come fatto estintivo o compensativo del proprio debito".
Nondimeno, le Sezioni Unite rammentano come sia prevalente "l'orientamento, di segno opposto, nel senso del diffalco: le somme liquidate dall'INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile". Siffatto indirizzo (espresso da Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 1998, n. 3806, Rv. 514496-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2005, n. 15022, Rv. 584722-01, e ribadito, da ultimo, da Cass. Sez. 3, sent. 5 dicembre 2014, n. 25733, Rv. 633738-01) "si fonda sui seguenti argomenti: il valore capitale della rendita INAIL corrisponde a valore patrimoniale già risarcito, non ulteriormente computabile a favore del danneggiato, onde evitare duplicazioni di risarcimento sia in favore del danneggiato che a carico del responsabile o del suo assicuratore; nelle assicurazioni sociali, quando l'istituto comunica al terzo responsabile che il caso è stato ammesso all'assistenza prevista dalla legge ed agli indennizzi e lo preavverte della volontà di esercitare il diritto di surroga, la certezza e l'automatismo delle successive prestazioni sono elementi sufficienti per integrare i presupposti richiesti dall'alt. 1916 cod. civ. e determinano l'impossibilità, per il terzo responsabile, di opporre eventuali successivi accordi intervenuti con il danneggiato; in caso di esercizio da parte dell'INAIL dell'azione di surroga (che rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato) nei confronti del responsabile del danno, il credito del leso si trasferisce all'istituto previdenziale per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo da questo corrisposto, con la conseguenza che l'infortunato perde, entro tale limite, la legittimazione all'azione risarcitoria, conservando il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa".
7.1.2. Orbene, le Sezioni Unite hanno ritenuto preferibile tale indirizzo, sulla base del seguente ragionamento che sebbene riferito alla prestazione indennitaria (e risarcitoria) fruibile dalla stessa vittima del sinistro può estendersi al pregiudizio patrimoniale da "lucro cessante" lamentato - in caso di infortunio mortale - dai suoi familiari, relativamente alle prestazioni contemplate dall'art. 66, comma 1, n. 4, del d.P.R. 30 giugno 1966, n. 1124.
Punto di partenza è la constatazione che in "caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima" (in tale nozione potendosi includere il soggetto infortunato ma anche, nell'ipotesi del suo decesso, i suoi familiari) "può contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall'INAIL e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilità", ricorrendo, così, un "duplice rapporto bilaterale" che "è rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che dà titolo ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione, e, per l'altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilità civile".
Si tratta, peraltro, di stabilire se tale "duplicità" di strumenti di tutela sia in rapporto di complementarietà o di incompatibilità.
Per rispondere a tale interrogativo, osservano le Sezioni unite, appare, innanzitutto, necessario "superare l'inconveniente di una interpretazione «asimmetrica» deH'art. 1223 cod. civ. : una
interpretazione che, quando si tratta di accertare il danno, ritiene che il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato", laddove, invece, "esige al contrario che lo sia, quando passa ad accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito".
Fatta tale premessa di metodo, il citato arresto delle Sezioni Unite ne ha tratto la conclusione "che, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l'inabilità permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro", sicché essa, pur potendo "presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico", comunque "soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio «in itinere» subito dal lavoratore".
D'altra parte, poi, "l'art. 1916 cod. civ. dispone che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso il terzo danneggiante" (dettando una previsione che, rammentano le Sezioni Unite, si applica "anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali"), così come l'art. 142 cod. assicurazioni, per parte propria, "stabilisce che, qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore di questa abbia diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione".
Orbene, quantunque tali norme regolino "rapporti intersoggettivi diversi" tra loro, le relative fattispecie sono connotate "da un elemento comune: la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato/danneggiato" (o come nel caso che occupa, dei suoi eredi), "la quale attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima" (ovvero, i suoi eredi) "la titolarità della pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future". Orbene, siffatto fenomeno successorio, esaminato dal punto di vista del danneggiato, "impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito", sicché "le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall'INAIL a titolo di rendita per l'inabilità permanente vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato". Infatti, per un verso, "mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto"; per altro verso, poi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si pone come "espressione del «favor» che la Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del 1971)". Nondimeno, proprio perché l'indennità mantenga tale funzione (solo) di "anticipo" del futuro - eventuale - risarcimento, si palesa come necessario che "l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa" non consenta "al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto", permettendogli, "invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio «in itinere», per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'INAIL"; di qui, pertanto, la perdita della "legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso" (o riconosciuto in suo favore), ed il mantenimento, invece, del "diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa"(cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 12566 del 2018 cit.; su quest'ultimo aspetto anche Cass., Sez. 3, ord. 23 novembre 2017, n. 27869, Rv. 646646-01).
7.1.3. Da questi principi deriva la non fondatezza, come detto, dei motivi primo e secondo del ricorso principale.
Invero, anche la rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio "in itinere”, così come quella temporanea liquidata ai figli dello stesso, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal loro familiare. Di conseguenze, nel caso di specie, poiché i ricorrenti riferiscono di aver ricevuto dall'INAIL la somma di € 375.338,22 essi non hanno diritto a pretendere le somme ulteriori indicate (€ 329.627,00, ovvero, € 263.701,66).
Né in senso contrario più richiamarsi - come hanno fatto, invece, i ricorrenti nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. - l'arresto reso, sempre dalle Sezioni Unite di questa Corte, in relazione alla non operatività della "compensatio lucri cum damno" quanto alla pensione di reversibilità, giacché si tratta di eccezione che trova la sua ragion d'essere nella peculiarità di tale provvidenza, che realizza una "tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo" (Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2018, n. 12564, Rv. 648647-01).
D'altra parte, non fondata è anche la pretesa (oggetto, in particolare, del secondo motivo di ricorso) di circoscrivere l'operatività della "compensano" nei limiti della somma oggetto di transazione tra INAIL e GBS.
Difatti, al netto del rilievo circa la (evidente) estraneità dei ricorrenti a tale contratto, siffatta pretesa non risulta in linea con quello che è il loro "diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa", giacché l'accoglimento di detta pretesa varrebbe ad assicurare ai medesimi quel "risarcimento ultracompensativo" che - pur nell'ambito di una concezione ormai "polifunzionale" del sistema della responsabilità civile - risulta ammissibile solo in presenza di un'espressa previsione di legge, anche al fine di escludere attribuzioni patrimoniali non sorrette da una adeguata "causa adquirendi" (cfr., in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 luglio 2017, n. 16601).
7.2. Infine, anche il terzo motivo di ricorso principale non è fondato.
7.2.1. La compensazione delle spese del grado di appello è stata fondata sulla soccombenza reciproca delle parti, tale evenienza non potendo certo escludersi - come ipotizzano gli odierni ricorrenti - in ragione dell'accoglimento di uno dei motivi del gravame dagli stessi esperito.
Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui la "nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità
dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo" (Cass. Sez. 1., ord. 24 aprile 2018, n. 10113, Rv. 648893-01).
8. Il ricorso incidentale è, invece, fondato.
8.1. Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che, nel caso in cui siano state corrisposte somme a titolo di acconto su quanto poi liquidato dal giudice a titolo di risarcimento danni, il sistema di computo degli interessi è quello delineato da una recente pronuncia di questa Corte.
Si è, infatti, affermato che "il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva" (Cass. Sez. 2, sent. 31 ottobre 2017, n. 25817, Rv. 646459-03, in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 16 marzo 2018, n. 6619, Rv. 648478¬01).
A questo metodo non si è attenuta la sentenza impugnata, come riconoscono, in definitiva, gli stessi ricorrenti (nel proprio atto di controricorso a ricorso incidentale), nel fare riferimento ad un
successivo "carteggio" tra legali che dimostrerebbe un intervento "emendativo" - concordato dalle parti - rispetto al sistema di computo degli interessi indicato nella sentenza impugnata.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte di Appello di Messina perché ridetermini la somma complessivamente dovuta ai ricorrenti, computando rivalutazione ed interessi alla luce del principio appena richiamato.
9. A carico dei ricorrenti principali sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'alt. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie l'incidentale, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, perché decida nel merito e per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
Ai sensi dell'alt. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2018.