Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Danno morale 2020-02-17 - Pdf - Stampa

Cassazione: in arrivo su personalizzazione del danno e sul danno morale da reato.

La Cassazione III Civile num. 3560 del 13/02/2020 apre all'udienza pubblica per discutere tre delicati principi su personalizzazione del danno e liquidazione del danno morale da reato.

I prinicipi riguardano i presupposti e confini della personalizzazione del danno e del danno morale da reato. Fonte: Cassazione

 

O

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25436-2018 proposto da: ALLIANZ SPA nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti Dott. RICCARDO PORFIRI e Dott. MITJA UKMAR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

- ricorrente
- 21 contro Tizio Tizio;
- intimata - avverso la sentenza n. 434/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;


Rilevato che:

  • nel 2013 Tizio Tizio convenne dinanzi al Tribunale di Trieste la società Allianz, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 15 maggio 2011 a ..., allorché l'attore, mentre circolava a piedi, venne investito da un autoveicolo che in seguito risulterà rubato, ed il cui conducente non poté essere identificato;
  • mentre il Tribunale rigettò la domanda, la Corte d'appello di Trieste con sentenza 31 luglio 2018 numero 434 accolse la domanda;
  • la Corte d'appello ritenne che il veicolo il quale investì l'attore era effettivamente quello denunciato come rubato il mese prima dal legittimo proprietario, in considerazione della identità di marca, modello e colore fra i due mezzi, della prossimità temporale tra la data del furto e quella dell'incidente;
  • della prossimità geografica fra il luogo del furto e quello del sinistro;
  • sul piano del quantum debeatur, la Corte d'appello ha liquidato il danno alla persona applicando le tabelle di Milano;
  • aumentando il valore ivi previsto del 25% sul presupposto della "indubbia impossibilità [per la vittima] di cimentarsi in attività fisiche";
  • ed infine accordato alla vittima l'ulteriore cifra di 20.000 euro a titolo di danno morale, "valutate le circostanze del caso e l'indubbia sofferenza derivata";

la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Allianz con ricorso fondato su quattro motivi; Tizio Tizio non si è difeso;

Considerato che:

col secondo, col terzo e col quarto motivo di ricorso la società ricorrente impugna la sentenza d'appello nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale; 

deduce che la sentenza impugnata sarebbe erronea in iure sia per avere accordato alla vittima la cosiddetta " personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute, pur in assenza di qualsiasi circostanza di fatto che la giustificasse, e in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare dalle sentenze nn. 25217 del 2017 e 7513 del 2018;

sia per avere accordato alla vittima l'ulteriore importo di euro 20.000 a titolo di risarcimento del danno morale da reato, in assenza dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione di questo tipo di danno, e comunque in assenza di motivazione;

che i suddetti motivi di ricorso pongono tre delicate questioni di diritto, e cioè:

  • a) quali siano i presupposti per la c.d. personalizzazione del risarcimento del danno alla salute, e come debbano essere motivati;

  • b) quali siano i presupposti per il risarcimento dei pregiudizi non 1/1/`' patrimoniali non aventi fondamenti medico legale (c.d. danno morale), e come debba essere motivata la relativa decisione;

  • c) quale sia il confine, e come vada individuato, tra la c.d. personalizzazione del risarcimento del danno alla salute, e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale; che tali questioni, per la loro rilevanza teorica e per la loro incidenza pratica meritano di essere esaminati e discussi in pubblica udienza;

p.q.m.

rinvia la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 9 gennaio 2020.

Il Presidente ( 


Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

2020-02-17 Chi: Spataro Fonte: Cassazione








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In