Pedoni | 2024-07-10 - Pdf - Stampa |
Cassazione, concorso del pedone e condizioni avverse |
Poca visilbilità: l'autoveicolo doveva rallentare ulteriormente. Il concorso del pedone e' rilevante solo imprevedibile, eccezionale, atipico.
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- le osservazioni del consulente di parte, poste a fondamento dell'impugnazione, non erano idonee a s
- il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l' investimento di un pedone solo
- Non vale ad escludere la colposa causalità della condotta la circostanza che la vittima
- Nessuna manifesta illogicità si coglie nelle motivazioni rese dalla sentenza impugnata che, a
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Tizio Tizio nato a xxx avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto. udito il difensore E' presente l'avvocato BARALDO DIANA del foro di PADOVA sia in qualità di difensore di fiducia di Tizio Tizio che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del codifensore BONON FERDINANDO stesso foro.
Il difensore presente dopo aver illustrato nei dettagli i motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento, chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 aprile 2023 la Corte di Appello di Venezia confermava in punto di responsabilità la sentenza emessa dal Tribunale di Padova del 19 ottobre 2015, condannando Tizio Tizio alla pena di mesi quattro di reclusione, con i benefici di legge, per il delitto di omicidio colposo commesso in danno di Caio Caio . All'imputato era stato addebitato che, per colpa derivante da negligenza, imprudenza e imperizia, nonché violando specifiche norme del codice della strada ( in particolare, artt1141 e 142), percorrendo la SP xxx con direzione xxx xxx, nel centro abitato di San ..., omettendo di commisurare la velocità ai limiti previsti, in orario serale, con scarsa illuminazione e nella prossimità di un incroci, omettendo di consentire il raggiungimento del lato opposto della carreggiata, in condizioni di sicurezza, al pedone Caio, che stava effettuando l'attraversamento da sinistra verso destra lungo la strada priva di attraversamenti pedonali, investiva il predetto pedone cagionandone l'immediato decesso ( fatto del 16 dicembre 2011).
2. Il Tribunale di Padova riteneva la penale responsabilità dell'imputato sulla base della ricostruzione dei fatti risultante dalla istruttoria espletata, avvalorando le valutazioni del CT del Pm e disattendendo le conclusioni del perito di parte.
In particolare affermava come l'imputato avesse ampiamente superato il limite di velocità e che comunque la velocità concretamente tenuta, stimata in 86 km/h non fosse adeguata allo stato dei luoghi, pur sussistendo il concorso di colpa della vittima, che aveva attraversato la strada senza le strisce pedonali omettendo di concedere la precedenza al veicolo in transito.
La Corte d'appello, disattendendo i motivi di gravame, rilevava che le osservazioni del consulente di parte, poste a fondamento dell'impugnazione, non erano idonee a sovvertire il giudizio di colpevolezza dell'imputato, posto la velocità da tenere in caso di visibilità limitata a venti metri, come da stimato dallo stesso consulente di parte, nella situazione in cui si era verificato il sinistro, doveva essere comunque inferiore ai 51 Km/h (velocità dell'imputato secondo le considerazioni della perizia di parte);inoltre, non era attendibile la stima relativa alla velocità di marcia del pedone; infine, la velocità stimata in 51 km/h, non era verosimile considerato lo spazio di frenata. Considerava inoltre che l'imputato, nelle condizioni di scarsissima visibilità esistenti al momento del sinistro, non avesse correttamente azionato e posizionato i fari.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, per due motivi.
4. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. All'imputato era stato attribuito un profilo di colpa specifica, precisamente l'aver disatteso l'obbligo di mantenere i fari ad altezza e profondità conformi allo stato dei luoghi, mai contestato dalla Pubblica accusa.
5. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione di cui all'art. 606, secondo comma, lett.e) cod. proc. pen. nonché vizio di travisamento della prova.
La Corte di merito, ricostruendo la dinamica del sinistro in assenza del rinnovo della perizia richiesta dalla difesa, in palese difformità rispetto alle emergenze processuali, aveva ritenuto, per effetto di travisamento della prova e sulla base di considerazioni prive di fondamento scientifico, sussistente la violazione delle norme del codice della strada con addebito di colpa in capo all'imputato.
In particolare, la Corte territoriale non aveva speso alcuna argomentazione per disattendere i rilievi del perito di parte in ordine alla applicazione dei coefficienti di aderenza e attrito errati per calcolare la velocità, posto che il veicolo aveva effettuato il suo percorso sulla banchina erbosa, per cui i c:alcoli avrebbero dovuto essere eseguiti in base a un coefficiente di attrito inferiore. Ancora, il CT della difesa non aveva mai affermato che la visibilità dei luoghi fosse a 20 mt. Al contrario, essendo pacifico che il ricorrente circolava con i fari anabbaglianti accesi, che assicurano una visibilità a mt. 40, è certo che, viaggiando alla velocità di 51 km/h, egli sarebbe stato in grado di avvistare il pedone, cosa che non era avvenuta esclusivamente a causa dell'improvvida condotta del Caio, che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata per di più vestito con abito scuri e quindi oggettivamente non visibili in orario notturno. Era fallace anche la motivazione offerta in ordine alla individuazione della velocità del pedone, avendo la Corte riportato dati del tutto errati.
6. Con memoria ritualmente deposita il 16 gennaio 2024, intitolata" memoria difensiva con motivi aggiunti", il ricorrente ha dedotto, quanto al motivo sub
1) che la violazione contestata relativa ai fari non era contenuta nel capo di imputazione. Quanto al motivo sub 2), sottolineava come le considerazioni offerte dalla Corte veneziana per sconfessare le argomentazioni della perizia di parte fossero apodittiche, manifestamente illogiche e prive di fondamento scientifico.
7. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e si impone il rigetto.
2. E' principio ripetutamente espresso da questa Corte di legittimità che il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l' investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile ( Sez. 4, n. 20027 del 16/04/2008 Rv. 240221; Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Rv. 255288; Sez.
4 - , n. 37622 del 30/09/2021, Rv. 281929 - 01).
3. Va altresì ribadito che l'art. 141 C.d.S., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l'altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Non vale ad escludere la colposa causalità della condotta la circostanza che la vittima non abbia rispettato le regole di prudenza su di essa incombenti; ciò in quanto è patrimonio di comune esperienza che nella circolazione stradale non può farsi affidamento sulla assoluta diligenza e rispetto delle regole degli utenti della strada (cfr. Sez. 4, n. 27404 del 10/05/2018 ,Rv. 273407 - 01, Sez.4, 6 febbraio 2015 n. 30989, Rv 264314; Cass. Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Rv. 2392158.).
4. Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa alla sentenza non colgono nel segno, a fronte di una motivazione che resiste al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità dedotti nei motivi di ricorso.
5. Per motivi di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso ed i punti in cui esso si articola, dovendosi rilevare che esso riguarda il fulcro della motivazione sulla quale si basa l'addebito di responsabilità, che non poggia affatto sulla osservazione, di carattere meramente incidentale, relativa alla regolazione della posizione dei fari in ora notturna, in ordine alla quale il ricorrente ha lamentato la violazione dei principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ciò posto, si rileva innanzi tutto che, come ammesso dallo stesso ricorrente, l'evento relativo all'attraversamento della strada da parte del pedone era "astrattamente" prevedibile (pag. 6 del ricorso). I giudici di merito argomentano su tale aspetto, considerando che l'imputato stava percorrendo una strada di un centro abitato, ove, appunto, è sicuramente evenienza normale e frequente la percorrenza della strada da parte dei pedoni. Facendo applicazione dei principi esposti, dunque, la responsabilità dell'imputato può essere esclusa solo ove risulti che l'evento fosse concretamente inevitabile, e cioè soltanto ove risulti la assoluta impossibilità di avvistamento del pedone, nonostante l'osservanza, da parte dell'agente, delle regole cautelari impostegli, prima fra tutte quella di regolare la velocità in relazione alle condizioni di tempo e di luogo. Orbene, sul punto la Corte d'appello testualmente osserva che, alla pag. 17 del verbale sten. dell'udienza del 20 aprile 2015, il consulente ella difesa ing. Fais aveva rilevato come " già a venti metri vediamo che il pedone, che tra l'altro è posizionato sul lato destro della carreggiata, sul lato in cui le lampade hanno più distanza di illurninamento, è a mala pena visibile, a 40 metri non è più visibile". Da tale dato di fatto, rilevato dalla stessa difesa, la Corte fa discendere, in modo del tutto logico e coerente, l'affermazione per cui, quando la visibilità risulta limitata a venti metri, la velocità da tenere è certamente inferiore anche a quella che sarebbe stata osservata dall'imputato secondo la sua prospettazione ( e cioè 51 Km/h); tanto emerge dalle affermazioni del CT del Pm mai contraddette dalla difesa del Tizio sullo specifico punto ( e cioè che la velocità da mantenere in caso di visibilità limitata a venti metri, a causa della scarsa illuminazione in orario notturno, dovesse essere inferiore ai 51 k/h).
6. Il motivo di ricorso, nel contrastare dette conclusioni della Corte territoriale, insiste ripetutamente nell'affermare che il consulente della difesa non avesse mai attestato che la visibilità fosse limitata a venti metri.
In proposito ( cfr. pag. 5 del ricorso), il ricorrente deduce come" il ct ing Fais non ha mai affermato che la visibilità de/luoghi fosse a venti metri, la citazione della Corte è errata laddove attribuisce all'ing Fais affermazioni in realtà effettuate dal CT del pubblico ministero". Allega, a fondamento del motivo, la pag. 21 del verbale dell'udienza del 20 aprile 2015. Orbene, la semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata consente di rilevare come il dato cui fa riferimento la Corte veneziana non è riportato alla pag. 21 del verbale, ma alla pag. 17: se è vero che alla pag. 21 del verbale, allegata al ricorso„ non si leggono dichiarazioni dell'ing. Fais secondo cui sui luoghi vi fosse una visibilità di 20 metri, è agevole evidenziare come tale dato sia stato tratto, dai giudici di merito, da un altro passaggio della deposizione del predetto ing. Fais, contenuto a pag. 17 del verbale. Sul punl:o, pertanto, il motivo di ricorso non offre alcuna confutazione e si palesa, pertanto, totalmente aspecifico.
7. Ne discende che nessuna manifesta illogicità si coglie nelle motivazioni rese dalla sentenza impugnata che, analizzate le risultanze istruttorie acquisite, conclude nel senso per cui, considerato lo stato dei luoghi e la visibilità fortemente ridotta, anche una velocità asseritamente pari a 51 km/h non sarebbe stata comunque adeguata, e che l'evento, pacificamente del tutto prevedibile, sarebbe estato evitabile se l'imputato avesse osservato un velocità consona alle concrete condizioni di tempo e di luogo.Ciò anche in considerazione della coerente ricostruzione circa l'andamento del pedone nel compiere l'attraversamento, avendo la Corte territoriale argomentato con assoluta coerenza logica l'adesione alle conclusioni, sul punto, del CT del PM, che avevano escluso una forte accelerazione del Caio, ricostruendo una velocità di attraversamento pari a quella concretamente attuabile da parte di un soggetto, qual era la vittima, di 53 anni e di costituzione robusta, quindi poco agile; il che esclude ed avvalora l'improvvisa, repentina ed inevitabile comparsa del soggetto investito di fronte al conducente .
In conclusione, non si riscontrano i lamentati vizi motivazionali laddove la Corte di merito, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, ha rilevato da parte sua la violazione di ordinarie regole di diligenza e prudenza (colpa generica), nonché di specifiche disposizioni del C.d.S. (colpa specifica), e che tale condotta colposa (causalmente efficiente) è stata posta in essere a fronte di un evento prevedibile ed evitabile.
8. Quanto esposto assorbe l'esame del motivo sub. 1 ( difetto di correlazione tra accusa e sentenza).
9. Si impone, quindi, il rigetto del ricorso. Segue per legge la c:ondanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese