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Sentenza 2024-09-17 - Pdf - Stampa

Cassazione e il valore della prova fotografica - 2024

CASS TERZA CIVILE, Ordinanza n.8189 del 26/03/2024
Scoppia un pc e per l'incendio intervengono i vigili. La Cassazione ritiene sufficienti le prove con la motivazione sottostante. Fonte: cassazione

 

O

ORDINANZA

 sul ricorso iscritto al n.10332/2020 R.G. proposto da : C C YYY S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti ...elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Panama, n. 86 -ricorrente - contro DELL INC. (già Dell Computer Corporation), in persona del procuratore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti (....), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Emilia, n. 86/90 -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Firenze n. 1 0 1 /20 20 , pubblicata in data15 gennaio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2024dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


 1. C C YYY s.r.l. – società unipersonale – e xxx xxx evocavano in giudizio la Dell Computer Corporation al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incendio provocato dalla esplosione di un computer marca Dell che aveva distrutto suppellettili edattrezzi che si trovavano all’interno dello stabilimento della società attrice. Spiegavano che l’esplosione era stata probabilmente provocata da una batteria difettosa prodotta da Sony e che l’incendio era stato innescato dall’esplosione del computer, registrata dall’impianto interno di video sorveglianza. Costituitasi la Dell Computer, la quale opponeva l’assenza di responsabilità e l’inesistenza dei danni lamentati dagli attori, il Tribunale di Firenze, pur ritenendo la società convenuta responsabile dell’incendio, rigettava la domanda per difetto di prova in merito ai danni subiti.
 2. Proposta impugnazione dalla società soccombente, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza gravata.
 In particolare, i giudici di secondo grado hanno
Rilevato che la consulenza contabile espletata per accertare, sulla base delle fatture e degli ordini recuperati presso i fornitori, l’entità delle merci e delle attrezzature e l’entità dei danni non consentiva di ritenere raggiunta la prova, perché la stima effettuata era ‹‹teorica››, nel senso che rispecchiava il valore attribuito, secondo parametri concordati con i consulenti di parte, ai beni ed alle merci di cui era stato provato l’acquisto e l’esistenza, ma prescindeva dalla prova che gli stessi si trovassero in azienda al momento dell’incendio e che fossero andati distrutti in conseguenza di esso. Hanno pure puntualizzato che il c.t.u. aveva accertato che dal bilancio 2005 della società originaria attrice si evinceva una consistenza patrimoniale di euro 197.926, comprensivadi tutte le poste attive , e che le rimanenze di magazzino ammontavano al 31 dicembre 2005 all’importo di euro 12.225,00, importi non conciliabili con i danni allegati, escludendo conseguentemente di poter esercitare il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, previsto dall’art. 1226 cod. civ.
 3. C C YYY s.r.l. –società unipersonale – propone ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza della corte d’appello, sulla base di tre motivi. Dell Inc. (già Dell Computer Corporation) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato , affidato a quattro motivi , cui C C. YYY s.r.l. resiste con controricorso.
 4. I ricorsisono stati avviat i alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.
 In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativa.

Motivi della decisione


 1. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia ‹‹violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e/o dell’art. 3, comma 1, lett.
 D) e dell’art. 114 e seguenti del d.lgs. 06.09.2005, n. 206, con riferimento agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. nonché agli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 co. proc. civ.›› e censura la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda risarcitoria sul presupposto dell’assenza di prova del danno. Lamenta che nel corso del giudizio aveva fatto presente che la prova dell’esistenza, al momento dell’incendio, dei beni che si asseriva essere stati distrutti, era stata offerta mediante la produzione del verbale dei Vigili del Fuoco, delle fotografie, delle fatture e dei documenti di trasporto che documentavano l’acquisto dei beni che si trovavano nella fabbrica, nonché delle fatture della ditta Lorica e della ditta Mave, relative ai costi di rimozione e smaltimento dei residui e del mate riale in amianto dai locali interessati dall’incendio; i predetti documenti erano stati esaminati dal c.t.u., che aveva quantificato il valore dei beni inerenti all’azienda in complessivi euro 202.533,00. Lamenta che il Tribunale prima e la Corte d’appello poi non avevano considerato che l’incendio si era effettivamente verificato, distruggendo la sede dell’azienda e provocando una quantità di detriti e di rottami combusti, cosicché il danno doveva intendersi in re ipsa, né avevano adeguatamente esaminato tutti i documenti prodotti in causa comprovanti la presenza di beni, attrezzature e merci all’interno dei locali al momento dell’incendio.
 2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per ‹‹violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e/o degli artt. 3 e 114 e ss. d.lgs. n. 206/2005 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in riferimento con l’art. 1226 cod. civ. e con l’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia››, lamentando che la Corte territoriale ha anche respinto la censura riguardante la presunzione dell’esistenza e presenza dei beni al momento del sinistro emergente sia dalle fatture e dai documenti di trasporto, sia dalla disciplina fiscale, concernente le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni, di cui al d.P.R. n. 441 del 1997. Ribadisce che le fotocopie delle fatture di acquisto dei beni aziendali e dei documenti di trasporto, prodotti in causa, costituivano elementi gravi, precisi e concordanti che, essendo suffragati dagli altri documenti prodotti, quali il verbale dei Vigili del Fuoco, le fotografie dei locali interessati dall’incendio e le fatture relative alla rimozione ed allo smaltimento dei residui dell’incendio, portavano a desumere che i beni descritti si trovassero in tale sede anche al momento dell’incendio.
 3. Con il terzo motivo, deducendo la ‹‹violazione dell’art. 115 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.››, si duole che, pur avendo articolato in primo grado prova testimoniale volta a dimostrare che i residui dell’incendio erano stati rimossi dalla ditta MA.VE, che aveva prelevato il materiale di metallo residuato, reiterando la richiesta in secondo grado, la Corte d’appello non l’aveva ammessa, così incorrendo nella violazione delle norme evocate, perché la mancata ammissione aveva sicuramente influito sulla decisione.
 4. Con i quattro motivi del ricorso incidentale condizionato Dell Inc. denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.››, nonché omessa pronuncia sui motivi dell’appello incidentale da essa proposto avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva respinto l’eccezione di carenza della legittimazione passiva in capo a Dell, non aveva esaminato l’istanza di rinnovazione della c.t.u. svolta in primo grado, non aveva rilevato l’inattendibilità ed illogicità del contenuto e delle conclusioni della c.t.u. in merito alle cause dell’incendio ed aveva ritenuto che l’incendio fosse stato causato da un computer portatile di marca Dell.
 5. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale , strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati e sono fondati nei limiti che di seguito si espongono. Occorre muovere dalla considerazione che la prova offerta dalla parte attrice a sostegno della domanda hacarattere presuntivo. Ebbene, in tema di presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare in maniera chiara il criterio logico posto alla base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: occorre, invero, in primo luogo, una valutazione analitica degli elementi offerti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività almeno potenziale di efficacia probatoria; in un secondo momento è poi doverosa una valutazione complessiva di tutte le emergenze così isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente una o alcune soltanto di esse. Peraltro, affinché l’apprezzamento dell’efficacia sintomatica dei fatti noti sfugga al sindacato del giudice di legittimità, è necessario non solo che essi vengano considerati sia singolarmente che nella loro globalità, all’esito di un giudizio di sintesi, ma anche che del convincimento così maturato il giudice dia una motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico (Cass., sez. 28/10/2014, n. 22801; Cass., sez. 5, 06/06/2012, n. 9108); con la conseguenza che è ben possibile sindacare una valutazione che abbia pretermesso, senza darne adeguata ragione, uno o più fattori aventi una oggettiva portata indiziante.

 5.3.  Nella specie i giudici d’appello , pur ritenendo provata la responsabilità dell’odierna controricorrente, sono pervenuti al convincimento che difetti la prova del quantum , sul presupposto che gli elementi offerti siano fondati su mere supposizioni non suffragate da riscontri univoci comprovanti che i beni di cui era stata fornita prova dell’acquisto o della esistenza fossero inerenti all’attività esercitata dalla ricorrente e si trovassero effettivamente in azienda e fossero andati distrutti con l’incendio.
Nel valutare la prova presuntiva, la corte territoriale ha richiamato le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio,che ha proceduto, sulla base della documentazione messa a sua disposizione, a valutare i beni nella stessa descritti, precisando che la stima effettuata era meramente “teorica”, limitandosi a riprendere i parametri concordati con i consulenti di partee prescindendo dalla prova che i beni fossero realmente andati perduti a causa dell’incendio, nonché sottolineando che la consistenza patrimoniale della società odierna ricorrente, comprensiva di tutte le poste attive, non fossecompatibile con i danni allegati e con le rimanenze di magazzino calcolate.

Tuttavia, il giudice del merito, in tal modo argomentando, ha completamente ignorato, senza esplicitare le ragioni di tale pretermissione, sia la valenza probatoria degli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti dai Vigili del Fuoco, emergenti dal verbale dagli stessi redatto e dalle fotografie raffiguranti i locali danneggiati dall’incendio, sia soprattutto della documentazione offerta dalla ricorrente, ed in particolare delle fatture di acquisto e dei documenti di trasporto dei beni aziendali, oltre che delle fatture inerenti la rimozione e lo smaltimento dei residui dell’incendio, espressamente richiamata in ricorso, che lasciavano presumere, in difetto di elementi di prova di segno contrario, che i beni acquistati non solo fossero strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, ma si trovassero presso la sede dell’azienda anche al momento dell’incendio.

Gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale per pervenire al rigetto della domanda non sono, dunque, sufficienti a smontare la prova presuntiva offerta dall’odierna ricorrente e l a sua idoneità a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, poiché il percorso argomentativo che sorregge la sentenza impugnata presenta lacune che vulnerano totalmente l’ iter decisorio, impon endo un nuovo esame degli elementi probatori offerti. Ne deriva che la sentenza impugnata, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale, deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

 

 p.q.m.



 La Corte accoglie per quanto di ragione il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del g


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2024-09-17 Chi: Cassazione Fonte: cassazione








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