| Risarcimento | 2024-09-30 - Pdf - Stampa |
Cassazione su risarcimento in forma specifica o per equivalente |
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Cassazione III civile ordinanza del 20 aprile 2023, n. 10686 Fonte: Cassazione
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Sintesi Gen AI IusOnDemand:
I criteri di liquidazione del danno sono i seguenti:
- Reintegrazione in forma specifica o risarcimento per equivalente: il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica se possibile, altrimenti il giudice può disporre il risarcimento per equivalente se la reintegrazione risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
- Valore del veicolo ante sinistro e costo delle riparazioni: il risarcimento per equivalente è calcolato sulla differenza tra il valore del veicolo ante sinistro e quello del veicolo danneggiato, mentre il costo delle riparazioni è preso in considerazione per la reintegrazione in forma specifica.
- Eccessiva onerosità: la reintegrazione in forma specifica è considerata eccessivamente onerosa se il costo delle riparazioni supera notevolmente il valore di mercato del veicolo.
- Locupletazione del danneggiato: il giudice deve valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti una locupletazione per il danneggiato, ossia se il valore del veicolo dopo le riparazioni superi notevolmente il valore ante sinistro.
- Spese di sostituzione del veicolo: in caso di risarcimento per equivalente, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese di sostituzione del veicolo, anche se decide di procedere alla riparazione.
- Danno non patrimoniale: il giudice deve valutare correttamente le voci di danno non patrimoniale subite dal danneggiato e non può effettuare riliquidazioni non richieste dalle parti.
Cassazione III civile ordinanza del 20 aprile 2023, n. 10686
Motivi della decisione
con il primo motivo ("violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2058, 2727 e 2729 c.c.
e degli artt. 1223, 1225, 1226 c.c." nonchè "manifesta illogicità della motivazione in
relazione a fatto discusso e decisivo e/o in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 e
dunque per omesso esame di un fatto decisivo"), si censura la sentenza impugnata per
avere ritenuto di liquidare il danno alla vettura per equivalente (in relazione al valore ante
sinistro del mezzo) e non in forma specifica (in relazione al costo delle riparazioni
effettuate), rilevandosi che il risarcimento per equivalente "può essere usato come criterio
di liquidazione del danno soltanto quando vi può essere locupletazione per il danneggiato
e nelle ipotesi di particolare difficultas prestandi del debitore"; si aggiunge che, anche a
voler considerare eccessivamente oneroso il risarcimento in forma specifica, il Tribunale
avrebbe dovuto considerare i costi necessari per la sostituzione del veicolo incidentato
(spese di rottamazione, spese per nuova immatricolazione, bollo non goduto, fermo
recupero analogo mezzo), mentre non avrebbe potuto escludere il risarcimento in forma
specifica e, al tempo stesso, parametrare il danno per equivalente al solo valore ante
sinistro del mezzo per il fatto che la A.A. aveva preferito procedere alla riparazione;
il motivo è fondato;
la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la
reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.),
consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per
equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il
debitore; ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la
somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è
riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e
quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella
"differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma
ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo
l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di
immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n.
4035/1975);
le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione,
nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione
patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che
può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente
apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la
reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente
"allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del
veicolo" (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando
di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica "supera
notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente
onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione
del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5);
ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella
situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo
eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a
orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato
sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c.;
invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per
preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta
più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno
con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di
un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che
una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche
notevolmente superiore a quello della sostituzione;
per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque
costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere
comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del
danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si
discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi
che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio
subito (ostandovi il principio -sotteso all'intero sistema della responsabilità civile-
secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del
danno e comportare un arricchimento per il danneggiato); come si è visto, la
giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte
esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi
"notevolmente" il valore di mercato del veicolo danneggiato; si tratta di un criterio che si
presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori,
ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del
danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo; esigenze che -come detto- debbono
trovare tutela nella misura in cui risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione
del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione;
in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c.,
la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba
anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione
per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere
ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il
valore di mercato del bene danneggiato;
tanto ritenuto, risulta fondata la censura della A.A. laddove ha lamentato che il Tribunale
non ha considerato se la reintegrazione in forma specifica determinasse una
locupletazione per il danneggiato, essendosi limitato a rilevare che la riparazione
comportava il pagamento, a carico dei danneggianti, di "una somma pari quasi al doppio
del valore del veicolo", senza nulla dire circa il fatto che la riparazione comportasse un
aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro; la sentenza va pertanto
cassata sul punto, con rinvio al giudice di appello;
resta assorbito l'ulteriore profilo attinente alla necessità che, laddove il giudice si avvalga
della facoltà di liquidare il danno per equivalente, vengano rimborsati anche i costi da
sostenere in caso di sostituzione del veicolo (nello specifico: spese di rottamazione, spese
per nuova immatricolazione, bollo non goduto e fermo recupero mezzo analogo), e ciò
anche nel caso in cui il danneggiato scelga di procedere (assumendosene i maggiori costi)
alla riparazione del veicolo;
tuttavia, per completezza di disamina, non può non considerarsi che, laddove il
danneggiato decida - com'è suo diritto- di procedere alla riparazione anziché alla
sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato (perché si tradurrebbe in una
indebita locupletazione per il responsabile) il mancato riconoscimento di tutte le voci di
danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo; invero, a
fronte di un danno accertato, l'opzione del giudice in favore del criterio liquidativo per
equivalente deve necessariamente comportare il riconoscimento di tutte le voci di danno
che sarebbero spettate al danneggiato se non avesse scelto di riparare il mezzo e, quindi,
anche di costi che non siano stati effettivamente sostenuti, ma che sono necessariamente
da considerare nell'ambito di una liquidazione per equivalente che, per essere tale, deve
comprendere tutti gli importi occorrenti per elidere il danno mediante la sostituzione del
veicolo danneggiato; non si tratta, a ben vedere, di liquidare danni non verificatisi, ma di
utilizzare in modo coerente, in relazione al danno cristallizzatosi al momento del sinistro,
la tecnica liquidatoria prescelta; tecnica che risulta comunque tale da comportare, per
l'obbligato, un esborso inferiore a quello cui sarebbe stato tenuto in caso di risarcimento
in forma specifica; in tal modo pervenendosi a tutelare il danneggiante rispetto ad esborsi
eccessivi conseguenti a scelte del danneggiato, senza tuttavia riconoscergli una
locupletazione per il fatto che il danneggiato abbia preferito riparare il mezzo (e senza
"punire" quest'ultimo per il fatto di avere compiuto tale legittima scelta, come avverrebbe
se gli si riconoscesse meno di quanto avrebbe ricevuto se avesse rottamato l'auto);
col secondo motivo, si deduce "violazione dell'art. 2909 c.c. (giudicato interno sul punto),
dell'art. 112 c.p.c. nonchè (...) violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 115 e 116
c.p.c.", lamentandosi che il Tribunale ha effettuato una ""imprudente" riliquidazione di
tutte le voci di danno non patrimoniale subito da B.B., nonostante la domanda in appello
fosse limitata alla restituzione della somma liquidata a titolo di danno morale poiché non
provato";
il motivo è fondato; per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dal ricorso (e non
contestato dalla controricorrente), il motivo di appello concerneva esclusivamente la
somma di Euro 500,00 liquidata a titolo di danno morale (così qualificato in ricorso) o di
danno non patrimoniale personalizzato (come lo qualifica la sentenza); il Tribunale ha
ritenuto di non dover riconoscere alcun risarcimento per danno morale (e, sul punto, non
v'è impugnazione), ma ha anche riliquidato in diminuzione il danno "biologico"
(permanente e temporaneo), dichiarando di aderire alla valutazione del consulente della
compagnia; così facendo, ha liquidato un importo complessivo di 981,14 Euro, che è
inferiore a quello (di 1.306,10 Euro) che sarebbe risultato applicando alla liquidazione
effettuata dal primo giudice la decurtazione di 500,00 Euro e rapportando l'importo
ottenuto alla percentuale di concorso del 60%; in tal modo, il giudice di appello è
effettivamente incorso in vizio di ultrapetizione, non essendosi limitato ad accogliere il
motivo di gravame formulato dalla Axa in relazione alla posizione del B.B., ma
riformando la sentenza di primo grado anche per una parte che non era stata oggetto di
censura;
anche in relazione al secondo motivo, la sentenza va dunque cassata, con rinvio al
Tribunale; restano assorbiti il terzo e il quarto motivo, concernenti - rispettivamente- la
compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di appello e la implicita esclusione
del rimborso delle spese stragiudiziali (che il primo giudice aveva riconosciuto in sede di
liquidazione delle spese di lite), in quanto la complessiva liquidazione delle spese dovrà
nuovamente essere effettuata all'esito del giudizio di rinvio.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in
persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2023
Assicurativo.it