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Codice della strada 2024-12-04 - Pdf - Stampa

Monopattini, alcol e droghe test senza verifica e nuovi reati

Nel ddl 1435, pubblicato in Gazzetta (e allegato a questo post in pdf).
Al link i lavori preparatori con i pareri delle commissioni.
Giro di vite sui monopattini (assicurazione, targa, casco, luci). Ma anche nuovi rilevatori di droghe e alcol
LEGGE 25 novembre 2024, n. 177
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (24G00199) (GU Serie Generale n.280 del 29-11-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2024 Fonte: Camera download pdf

 

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Testo degli articoli in Gazzetta qui  e in pdf qui.

L'Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 1086 recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il testo si compone di 36 articoli; tra le principali misure: vengono rafforzate le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di stupefacenti; si inaspriscono le pene per l'abbandono di animali su strada; è introdotto l'obbligo del dispositivo alcolock; sono previsti incentivi per corsi di educazione stradale; si introduce l'obbligo di casco, assicurazione e targa per i monopattini e ulteriori modifiche concernono le norme sulla circolazione delle biciclette e la protezione degli utenti vulnerabili. Si prevedono deleghe al Governo per riordinare la legislazione su motorizzazione e circolazione, oltre ad aggiornare la segnaletica stradale. (v. comunicato n. 242).

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Ecco l'elenco degli articoli suddivisi per materia:

  • PATENTE: Artt. 1, 3, 4, 7, 8, 9
  • ALCOOL E SPIRITI: Art. 1
  • AGGRAVAMENTO DELLA PENA: Art. 1
  • DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE: Art. 1
  • ANALISI CHIMICHE: Art. 1
  • REVOCA: Artt. 1, 3, 4
  • LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO: Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 32, 35, 36
  • DIVIETI: Artt. 1, 7, 8, 10, 14, 22, 25, 27
  • PENE DETENTIVE: Art. 1
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO: Art. 5
  • BIGLIETTI DI BANCA: Art. 31
  • TRASPORTI: Art. 31
  • GOVERNO: Artt. 35, 36
  • TRASCRIZIONE DI ATTI: Art. 35
  • PASSAGGI A LIVELLO: Art. 17
  • PERSONE CON DISABILITÀ: Artt. 18, 23
  • CIECHI: Art. 18
  • ENTI PORTUALI: Art. 28
  • LABORATORI E OFFICINE: Art. 13
  • CICLI E MOTOVEICOLI: Artt. 14, 16, 34
  • CONFISCA: Art. 14
  • AUTOSCUOLE: Art. 8
  • PENE PECUNIARIE: Artt. 8, 12, 14, 25
  • ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE: Art. 5
  • IMPRESE: Art. 6
  • CONSULENTI E ATTIVITÀ CONSULTIVA: Art. 6
  • FORMAZIONE PROFESSIONALE: Art. 6
  • ANIMALI DOMESTICI: Art. 2
  • OSSERVATORI: Art. 3
  • PREFETTI E PREFETTURA: Artt. 1, 4
  • OBBLIGHI: Artt. 1, 14, 22
  • NAVIGAZIONE E NAUTICA DA DIPORTO: Art. 1
  • ISTRUTTORIA MEDICO LEGALE: Art. 1
  • DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI: Artt. 1, 3
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: Artt. 6, 13, 14, 22, 25, 27, 32
  • DECRETI MINISTERIALI: Artt. 5, 6, 8, 13, 14, 22, 25, 32
  • SANZIONI AMMINISTRATIVE: Artt. 3, 8, 11, 12, 14, 21, 25, 26
  • UBRIACHEZZA: Art. 1
  • BASI DI DATI: Artt. 3, 6
  • RECIDIVA: Art. 3
  • DISPOSITIVI DI SICUREZZA: Artt. 6, 11, 19
  • APPARECCHI TELEVISIVI: Art. 6
  • OMOLOGAZIONE DI PRODOTTI: Art. 6
  • REGOLAMENTI: Artt. 6, 36
  • NOTIFICAZIONE DI ATTI: Art. 6
  • ENERGIA ELETTRICA: Artt. 7, 14
  • CONTRASSEGNI: Art. 7
  • PISTE CICLABILI: Artt. 8, 15
  • SEGNALETICA E IMPIANTI DI SEGNALAMENTO: Artt. 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25
  • CIRCOLAZIONE STRADALE: Artt. 14, 15, 16, 22
  • LESIONI PERSONALI: Art. 2
  • INCIDENTI STRADALI: Art. 2
  • CORSI DI STUDIO: Art. 5
  • TELEMATICA: Artt. 6, 12
  • ALBI ELENCHI E REGISTRI: Artt. 6, 12
  • CORSI DI AGGIORNAMENTO: Art. 6
  • AUTORIZZAZIONI: Art. 8
  • TRASPORTO DI PASSEGGERI: Artt. 8, 30
  • ETÀ DELLE PERSONE: Art. 9
  • ORARIO: Art. 9
  • ESAMI DI ABILITAZIONE: Art. 9
  • ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE: Art. 10
  • CONTROLLI AMMINISTRATIVI: Artt. 10, 13
  • VENEZIA: Art. 11
  • LIMITI DI VELOCITÀ: Artt. 11, 15
  • NAVI E NATANTI: Art. 11
  • AUTOVEICOLI: Artt. 12, 25, 27, 32
  • OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI: Art. 12
  • ABROGAZIONE DI NORME: Artt. 13, 15
  • AUTOSTRADE: Artt. 16, 22
  • LINEE FERROVIARIE: Art. 17
  • GALLERIE: Art. 19
  • VIGILI DEL FUOCO: Art. 19
  • TUTELA DEL PAESAGGIO: Art. 25
  • INQUINAMENTO: Art. 27
  • SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE: Art. 27
  • MACCHINE AGRICOLE: Art. 29
  • IMPRESE AGRICOLE: Art. 29
  • IMPRESE DI TRASPORTO: Art. 30
  • AUTOBUS: Art. 30
  • BENI CULTURALI ED ARTISTICI: Art. 32
  • PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: Art. 33
  • DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI: Art. 35
  • PARERI PARLAMENTARI: Art. 35

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Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1435 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 3, lettera a), dell'articolo 17 prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, la «riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali e con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali»; ancora, al medesimo articolo, medesimo comma, la lettera h) prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, «riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale»; al riguardo si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato «un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante» (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione di alcuni principi di delega, che sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso: l'articolo 17, comma 3, lettera c) («revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo princìpi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea»); lettera o) («attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote»); lettera q) («miglioramento della fluidità della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità»); lettera s) («determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all'ordinamento nazionale»);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 1, lettera b), capoverso n. 10), introduce all'articolo 187 del Codice della strada i commi 6-bis e 6-ter, che hanno ad oggetto l'ipotesi in cui il conducente nei confronti del quale sia stato accertato il reato di guida previa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero il reato di rifiuto ai controlli volti a stabilire se questi abbia assunto sostanze vietate non risulti ancora titolare di patente di guida; in particolare, il comma 6-ter prevede che quando tali reati siano commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente o della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, si applica il divieto di conseguirla, per una durata corrispondente a quella della sospensione che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida; ciò premesso, la formulazione di tale comma potrebbe costituire oggetto di approfondimento, atteso che la sospensione della patente nei confronti di quanti commettano i fatti di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 187 del codice della strada, che consegue come sanzione amministrativa accessoria rispetto all'accertamento del reato e che viene disposta con ordinanza del Prefetto, non ha durata fissa, ma è compresa fra un minimo di un anno ed un massimo di due anni, sicché risulta incerto nel quantum il periodo del divieto di conseguimento della patente;

l'articolo 1, al comma 2, reca, con riferimento ai reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, modifiche di coordinamento tra gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, che disciplinano tali reati, e le novelle operate sull'articolo 187 del Codice della strada; in particolare viene integralmente sostituito, in entrambi gli articoli, il secondo comma; in proposito, si ricorda che lo scorso 25 ottobre è entrata in vigore la legge n. 138 del 2023 che introduce nei medesimi articoli 589-bis e 590-bis del codice penale le fattispecie di omicidio nautico e di lesioni nautiche; potrebbe risultare necessario approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, che attualmente appare fare riferimento unicamente all'omicidio stradale e alle lesioni personali stradali, al fine di coordinarne il contenuto con la vigente formulazione degli articoli 589-bis e 590-bis, per come modificati dalla legge n. 138;

l'articolo 7, che introduce nuove disposizioni sui monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica similari, al comma 1, lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies, dispone che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possano essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile; alla luce dell'imposizione di tale obbligo generale, riferibile sia alle imprese di noleggio sia ai proprietari singolarmente intesi di tali mezzi, potrebbe risultare necessario disporre il coordinamento della disposizione in esame con quanto previsto dall'articolo 1, comma 75-ter, della legge n. 160 del 2019, che invece stabilisce che sia la Giunta comunale, con propria delibera, a disporre l'obbligo di copertura assicurativa per le imprese che effettuano servizi di noleggio di tali mezzi;

il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 17 prevede che il secondo parere parlamentare sia espresso sulle «osservazioni del Governo»; in proposito, si segnala, come già fatto dal Comitato in precedenti occasioni, l'esigenza che, nella procedura del «doppio parere parlamentare», le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo; si segnala inoltre che il secondo parere è previsto solo da parte delle commissioni parlamentari per materia mentre la previsione di un nuovo invio alle Camere è formulata con riferimento a difformità rispetto ai pareri delle commissioni parlamentari, senza distinguere tra quello delle commissioni parlamentari per materia e delle commissioni parlamentari per i profili finanziari (si veda, al riguardo, su questi aspetti, da ultimo il parere espresso sul progetto di legge C. 3514 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici nella seduta del 27 aprile 2022);

il comma 4 dell'articolo 17 prevede che il Governo, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, possa adottare, nelle materie indicate nel medesimo comma, uno o più regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, «nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3», in proposito, si rileva che l'attuale formulazione non consente di individuare in termini univoci il termine per l'adozione dei regolamenti, fermo restando che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 non prevede l'obbligo di un termine per l'adozione dei regolamenti di delegificazione; si rileva poi che non appaiono esplicitate le norme generali regolatrici della materia; con riferimento a tale profilo, si può comunque ritenere che esse siano determinate implicitamente attraverso il richiamo ai «princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3», nonché nelle specificazioni contenute nell'elenco delle materie oggetto di delegificazione presente nel medesimo comma 4; a tale ultimo riguardo andrebbe però approfondita la formulazione della materia di cui alla lettera b) («disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto») al fine di circoscriverne in modo più dettagliato il perimetro applicativo;

il comma 6 dell'articolo 17 prevede che il Governi adotti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo; in maniera sostanzialmente analoga, il comma 1 dell'articolo 18 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provveda all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle disposizioni della presente legge modificative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento il coordinamento tra le due disposizioni;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, al coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, e il testo degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale come da ultimo sostituiti dalla legge n. 138 del 2023;

All'articolo 17, comma 1, provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti: «I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.»

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1435, e le proposte abbinate, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative presso la IX Commissione;

rilevato che:

a seguito dell'esame presso la Commissione di merito il provvedimento consta di 36 articoli, rispetto agli originari 18, e apporta numerose modifiche al codice della strada oltre che al codice penale e ad alcune leggi speciali, conferendo altresì una delega al Governo per la revisione del codice della strada e la modifica del suo regolamento di attuazione;

in particolare, il titolo I reca disposizioni relative alle sanzioni e al potenziamento dei controlli sulle infrazioni, modificando in senso restrittivo le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, prevedendo aggravanti per il reato di abbandono di animali in strada, introducendo la sanzione della sospensione breve della patente di guida, intervenendo sui modi di accertamento delle violazioni mediante dispositivi automatici;

il titolo II del disegno di legge detta disposizioni in tema di micromobilità elettrica, circolazione delle biciclette, circolazione dei motocicli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

il titolo III detta disposizioni sulla segnaletica, sulle regole di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, sull'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva, sulle safety car e per contrastare il fenomeno del contromano;

il titolo IV contiene previsioni in materia di sosta dei veicoli, istituzione di zone a traffico limitato e circolazione in casi particolari, oltre a prevedere per tutte le violazioni amministrative al codice della strada che la prevista maggiorazione di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento non possa mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione stessa;

il titolo V del disegno di legge, infine, prevede una delega al Governo a provvedere, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale nonché a provvedere, entro 90 giorni, all'aggiornamento del regolamento di attuazione del codice della strada;

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2024-12-04 Chi: Camera Fonte: Camera Link: https://www.camera.it/leg19/995?sezione=documenti&








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