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Liberalizzazione 2007-01-30 - Pdf - Stampa

Liberalizzazioni: assicurazioni, classe di merito, recesso per polizze polinealli

Testo dell'art. del d.l. Fonte: Sole24ore

 

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    Art. 5

    (Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi)


    1. I divieti di cui all’articolo 8 del decreto-legge 3 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.


    1. All’articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 200 5, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi :

    4-bis. L’impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all’articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un’altra polizza, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito.

    4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

    4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.”.


    1. All’articolo 136 del decreto legislativo 7 settembre 200 5, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma :

    3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall’ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.”.


    1. Al primo comma dell’articolo 1899 del codice civile, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.”.


    1. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.


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    2007-01-30 Chi: Spataro Fonte: Sole24ore








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