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Polizza 2007-09-04 - Pdf - Stampa

Come recedere da un contratto decennale ? Un modello di disdetta dei contratti poliennali secondo la legge Bersani

Un tema dibattuto, che pochi professionisti affrontano Fonte: spataro

 

C
Con il decreto Bersani, convertito in legge con modificazioni Legge 2 aprile 2007, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91  e' divenuto possibile recedere dai contratti poliennali.
Ecco l'articolo:
 
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008. 1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni".

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.".

3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.".

4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.".

5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullita' del contratto, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.

 

LA DISDETTA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE 

Ecco quindi ai commi 4 e 5 come ci si dovrebbe comportare.

180 giorni dal decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007, quindi al 4 settembre, ci siamo.

Si deve verificare se l'operatore ha cambiato le clausole, rendendole conformi al dettato normativo.

Quindi, a condizione che il contratto sia stato in vita per almeno tre anni, si puo' recedere con preavviso di 60 giorni prima della "nuova" scadenza annuale. (non coincide necessariamente con il pagamento, si verifichi in polizza la data della decorrenza).

 Taluni consigliano quindi una lettera standard (v. Giampaolo Natali su NNTP) che abbiamo ritenuti di modificare:

 

Raccomandata A.R: indirizzata all'agenzia (agenzia generale e non subagenzia ) che ha in carico la polizza:

Oggetto: disdetta a polizza n. ... stipulata il ...
Avvalendomi della facoltà concessami dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 con la presente vi comunico formale recesso dal contratto in oggetto per la
scadenza annuale del (indicare la data esatta di scadenza, non il giorno dopo).
Distinti saluti

 

Il problema e' invece conoscere nella pratica, e non solo in teoria, come si stanno comportando gli operatori, da entrambe le parti.

Scriveteci su www.iusondemand.com/srl/info.asp o inviate in calce i vostri commenti.


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2007-09-04 Chi: Spataro Fonte: spataro Link: http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=leggigu&








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