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Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio Fonte: EurLex

 

DDirettiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 95, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 7 aprile 2000, considerando quanto segue: (1) Attualmente esistono differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, che ostacolano la libera circolazione delle persone e dei servizi assicurativi. (2) Di conseguenza, è necessario ravvicinare tali legislazioni allo scopo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno. (3) Con la direttiva 72/166/CEE(4), il Consiglio ha adottato disposizioni sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. (4) Con la direttiva 88/357/CEE(5), il Consiglio ha adottato disposizioni relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nonché volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi. (5) Con il sistema degli Uffici Carta verde è garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente provenga da un altro paese europeo. (6) Il sistema degli Uffici Carta verde non risolve le difficoltà che la parte lesa incontra nel far valere i suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei confronti di una controparte ivi residente e di un'impresa di assicurazione autorizzata a operare in tale paese (diritto straniero, lingua straniera, procedura di liquidazione inconsueta per l'interessato e spesso di durata inammissibilmente lunga). (7) Con la risoluzione sulla liquidazione dei sinistri in seguito ad incidenti stradali avvenuti fuori del paese d'origine della vittima del 26 ottobre 1995(6), il Parlamento europeo, conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del trattato ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere tali problemi. (8) È effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE(7) e 90/232/CEE(8) per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente è avvenuto; in caso di incidenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza delle persone lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri. (9) L'applicazione della presente direttiva a sinistri avvenuti in paesi terzi ove si applica il sistema della carta verde, in relazione a sinistri con persone lese residenti nella Comunità e veicoli che sono assicurati o stazionano abitualmente in uno Stato membro, non comporta la copertura territoriale obbligatoria del contratto di assicurazione per autoveicoli come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/166/CEE. (10) Ciò comporta l'attribuzione alla persona lesa di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della controparte responsabile. (11) Una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che la persona


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