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Veicolo in comunione legale e coniuge terzo trasportato

Sentenza Cassazione Civile 15-01-2003, n. 487, Sez. III - G. Nicastro (Pres.), Gb. Petti (Rel.)

Fonte: Ipsoa - la legge news

 

LLa Cassazione si pronuncia sull'assicurazione di un veicolo in comunione legale e la posizione del coniuge terzo trasportato.

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Sentenza Cassazione Civile 15-01-2003, n. 487, Sez. III - Nicastro G (PRES), Petti Gb (REL), Golia A (conf.) (PM) Artoni (RIC) c. Assitalia SpA (RES)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione (16/20 gennaio 1992) A. B. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il marito P. I., nella veste di proprietario conducente, e l'impresa assicuratrice A. spa, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni alla persona, riportati in occasione dell'uscita di strada dell'autovettura, avvenuta il 24 giugno 1990. Si costituì la sola impresa assicuratrice ed eccepì che l'incidente era avvenuto prima della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 4 lett. b. della legge 1969 n. 990, avvenuta con la sentenza 2 maggio 1991 n. 188, con conseguente difetto della propria legittimazione passiva non essendo il rischio coperto dalla polizza. Istruita la lite, il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza pubblicata il giorno 8 gennaio 1986, accoglieva la domanda attrice e condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione (v. amplius in dispositivo). La decisione del tribunale si fondava sull'accertamento della responsabilità del conducente e della proprietà esclusiva e per uso personale del mezzo a lui intestato, nonché sull'efficacia retroattiva, per i rapporti in corso, della citata pronuncia della Corte Costituzionale. Avverso la decisione proponeva appello l'impresa assicuratrice, restava contumace il P., resisteva la danneggiata chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza depositata il 2 novembre 1998, la Corte di appello di Bologna così decideva: accoglie l'appello dell'A., rigetta la domanda proposta dall'A. e la condanna alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre l'A. con unico ma articolato motivo di gravame, resiste l'A. con cotroricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti considerazioni. Nel primo motivo si deduce l'error iuris per la violazione dell'art. 179 lettera c) del codice civile, per avere, il giudice dell'appello, posto a fondamento della decisione, il fatto che l'autovettura coinvolta nell'incidente, pur figurando di proprietà esclusiva del marito della A., per legge doveva essere considerata come bene comune, appartenente al regime della comunione legale (che risultava dal prodotto certificato di matrimonio). La censura, abilmente proposta dal ricorrente, è che "la riforma dell'accertamento di merito, fatta dal tribunale, non avviene sul piano dei fatti, ma si pone con un rango di inferenza giuridica astratta (il nesso fra la personalità dell'uso e la destinazione) che opera su un piano di legittimità categoriale senza un nuovo accertamento del fatto o di connotazione dello stesso". In senso contrario si osserva come sia apodittica proprio la tesi dell'inferenza giuridica astratta imputata come errore logico giuridico : la Corte del riesame (ff 7/8 della motivazione) ribalta la valutazione in fatto, compiuta dai primi giudici, ritenendo NON superata la presunzione del regime di comunione dei beni in relazione alla mancata dimostrazione dell'uso strettamente personale. I fatti dedotti per dimostrare tale uso personale, sono stati analiticamente e criticamente esaminati: è stato ritenuto non decisivo il fatto che la moglie non fosse abilitata alla guida, poiché ben poteva il marito, che disponeva della patente, provvedere al trasporto ma nel comune interesse familiare, non decisiva l'intestazione al marito dell'auto nei registri del P.R.A., non risultando che i danari per lo acquisto appartenessero ad un peculio personale del marito e che il mezzo fosse destinato esclusivamente alle necessità di costui, peraltro pensionato. La valutazione del giudice di appello è dunque avvenuta in concreto e sul fatto, pur assumendo la


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