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Corte Cost. N. 434 ORDINANZA 16 - 29 dicembre 2004.

Sommario: Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Responsabilita' civile - Risarcimento dei danni fisici e materiali subiti a causa di condotta colposa del conducente di autoveicolo - Assicurazione r.c.a. - Valutazione e quantificazione del danno - Modalita' e criteri discriminatori, uniformita' ed irrisorieta' della misura economica - Denunciata disparita' di trattamento fra danneggiati, lesione del diritto all'integrita' fisica e alla salute - Questioni prematuramente proposte - Manifesta inammissibilita'. - Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 5; legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 23. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Fonte: Corte Costituzionale

 

ggazzetta: GU n. 1 del 5-1-2005 Testo: LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e dell'art. 23 legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 14 gennaio 2003 dal giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Rita Venturini e Francesca Paoletti ed altra, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Visti l'atto di costituzione della Fata - Fondo assicurativo tra Agricoltori s.p.a., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice relatore Alfio Finocchiaro; Uditi l'avvocato Alessandro Pace per la Fata - Fondo assicurativo tra Agricoltori s.p.a. e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che il giudice di pace di Roma - nel corso della causa civile promossa da Venturini Rita nei confronti di Paoletti Francesca e della Fata Assicurazioni s.p.a., per il risarcimento dei danni materiali subiti in un incidente stradale avvenuto il 7 aprile 2001, ed in cui la Paoletti, costituendosi, ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, materiali e fisici con esiti invalidanti permanenti, subiti a causa della condotta colposa del conducente l'autoveicolo di proprietà dell'attrice, ed ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Ras Assicurazioni s.p.a., quale compagnia assicuratrice per la r.c.a. della Venturini - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), per violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost., e dell'art. 23 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), per violazione dell'art. 3 Cost; che il giudice rimettente ha rilevato che, tenendo conto della data di accadimento del sinistro, successivo al 4 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge n. 57 del 2001, la prima norma è applicabile in giudizio, quanto ai danni fisici lamentati, mentre la seconda disposizione è applicabile relativamente ai danni materiali; che lo stesso giudice ha osservato di aver già dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 57 del 2001 con ordinanza del 14 gennaio 2002, «la cui parte motiva doveva intendersi integralmente riportata e trascritta»; che con la precedente ordinanza di rimessione si era dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 5, relativamente alle varie disposizioni in esso contenute, cioe': al comma 1, che impone al danneggiato la comunicazione all'assicuratore dei suoi dati reddituali, notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico, e concede all'assicuratore un ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta risarcitoria in aggiunta ai sessanta giorni previsti quale presupposto processuale; al comma 2, lettera a), in cui, fissando in lire 1.200.000 il valore economico per il primo punto di invalidità permanente, non consente di realizzare il risarcimento integrale del danno alla salute per le lesioni di lieve entita', introducendo ingiustificatamente un principio indennitario che non rende effettiva la tutela del bene pregiudicato; al comma 2, lettera a), che introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente da unif


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Chi: Spataro Fonte: Corte Costituzionale








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