ggazzetta: GU n. 1 del 5-1-2005
Testo: LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati), e dell'art. 23 legge 12 dicembre 2002,
n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza), promosso con ordinanza del 14 gennaio 2003 dal giudice
di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Rita Venturini e
Francesca Paoletti ed altra, iscritta al n. 245 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
Visti l'atto di costituzione della Fata - Fondo assicurativo tra
Agricoltori s.p.a., nonchè l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2004 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l'avvocato Alessandro Pace per la Fata - Fondo assicurativo
tra Agricoltori s.p.a. e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il giudice di pace di Roma - nel corso della causa
civile promossa da Venturini Rita nei confronti di Paoletti Francesca
e della Fata Assicurazioni s.p.a., per il risarcimento dei danni
materiali subiti in un incidente stradale avvenuto il 7 aprile 2001,
ed in cui la Paoletti, costituendosi, ha spiegato domanda
riconvenzionale per il risarcimento dei danni, materiali e fisici con
esiti invalidanti permanenti, subiti a causa della condotta colposa
del conducente l'autoveicolo di proprietà dell'attrice, ed ha
chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Ras
Assicurazioni s.p.a., quale compagnia assicuratrice per la r.c.a.
della Venturini - ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57
(Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), per
violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost., e dell'art. 23 della legge
12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e
lo sviluppo della concorrenza), per violazione dell'art. 3 Cost;
che il giudice rimettente ha rilevato che, tenendo conto
della data di accadimento del sinistro, successivo al 4 aprile 2001,
data di entrata in vigore della legge n. 57 del 2001, la prima norma
è applicabile in giudizio, quanto ai danni fisici lamentati, mentre
la seconda disposizione è applicabile relativamente ai danni
materiali;
che lo stesso giudice ha osservato di aver già dubitato
della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 57 del
2001 con ordinanza del 14 gennaio 2002, «la cui parte motiva doveva
intendersi integralmente riportata e trascritta»;
che con la precedente ordinanza di rimessione si era
dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni
di costituzionalità dell'art. 5, relativamente alle varie
disposizioni in esso contenute, cioe':
al comma 1, che impone al danneggiato la comunicazione
all'assicuratore dei suoi dati reddituali, notoriamente ininfluenti
ai fini della valutazione del danno biologico, e concede
all'assicuratore un ulteriore termine di novanta giorni per proporre
offerta risarcitoria in aggiunta ai sessanta giorni previsti quale
presupposto processuale;
al comma 2, lettera a), in cui, fissando in lire 1.200.000
il valore economico per il primo punto di invalidità permanente, non
consente di realizzare il risarcimento integrale del danno alla
salute per le lesioni di lieve entita', introducendo
ingiustificatamente un principio indennitario che non rende effettiva
la tutela del bene pregiudicato;
al comma 2, lettera a), che introduce un metodo di
liquidazione caratterizzato esclusivamente da unif