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Danno esistenziale 2008-11-13 - Pdf - Stampa

Danno esistenziale limitato: Cassazione 26972 del 2008

Grazie all'avv. Renato Savoia del foro di Verona, Skype: renatosavoia photo courtesy of egilshay



Leggi qui il commento scritto completo dell'avv. Savoia Fonte: Renato Savoia

 

L

La Cassazione toglie autonomia al danno esistenziale: non e' una sottocategoria. Tutto deve rientrare nell'unico danno non patrimoniale.

Questo quanto dice la Cassazione nelle 4 sentenze 26972-3-4-5 pubblicate.

In breve (dalle varie valutazioni che ho letto in lista di civile.it).

Ricorda sono valutazioni a caldo, di getto, senza il tempo di una lettura accurata, giusto per iniziare a studiare insieme:

1) il danno biologico non e' una sottocategoria del non patrimoniale che resta un tutt'uno, senza ulteriori specificazioni - avv. Renato Savoia

2) non c'e' un diritto alla felicità - studiocataldi.it

3) resta il danno alla vita di relazione per beni costituzionalmente garantiti avv. Francesco Ruffino - Foro di Savona

4) cancellato il danno esistenziale ed il danno morale ritenendo che la valutazione degli stessi ad un terzo od un mezzo del danno biologico sia da considerarsi come una duplicazione del risarcimento di siffatto danno. - Avv. Daniela LA RUNA

5) Viene lasciato spazio al Giudice per una eventuale personalizzazione del biologico - avv. Diana Gervasio.

6) escluso l'esistenza del danno morale e del danno esistenziale, riconoscendo l'esistenza del danno biologico - Avv. Alessandro Romito - Napoli

 

La sentenza 26972 del 2008 e' su altalex che l'ha pubblicata per primo. Le altre sono in fase di pubblicazione (v. 26973 26974 26975)

Estratti:

"3.3. Questi erano dunque i termini nei quali viveva, nelle opinioni della dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura del danno esistenziale.

"Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.

"3.4. Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste.

"3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.

"La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.

"3.4.2. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.

"Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (ed. danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

"In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno."

 

 


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2008-11-13 Chi: Spataro Fonte: Renato Savoia Link: http://www.assicurativo.it








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