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Danno morale 2009-06-04 - Pdf - Stampa

Confermata la risarcibilità del danno morale: Cassazione 8669 del 2009

terza Sezione conferma la risarcibilità del danno morale e detta le linee guida (Cassazione 8669/09 Fonte: avv. Renato Savoia

 

E' abbastanza evidente come gli stessi Ermelini si siano resi conto degli effetti "nefasti" che taluni passi delle sentenze novembrine hanno creato, e praticamente da subito dopo le sentenze dell'undici novembre (a partire dalla sentenza 28407/08 del 27/11/08 ) sono uscite sentenze che, in maniera più o meno convincente, hanno cercato di riportare alcune certezze nel settore della responsabilità civile.

La sentenza in commento brilla per chiarezza e linearità di esposizione.

Dalla sentenza:

Il giudice di rinvio si dovrà attenere ad esso e, quindi, dovrà riconoscere l'esistenza di quel danno non patrimoniale da reato, che per consolidata tradizione si definiva morale.

Il Collegio ritiene a questo punto necessario avvertire che, nella liquidazione di tale danno, il giudice di rinvio dovrà, peraltro, tenere conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella comune motivazione delle sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 ed in particolare: a) sia della determinazione della nozione di danno "morale", quale particolare voce di danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., in senso diverso e più ampio rispetto alla nozione tradizionale; b) sia dei rapporti fra esso, così come nuovamente individuato, ed il danno tradizionalmente identificato come danno c.d. biologico.

Sotto l'aspetto sub a), le Sezioni Unite hanno affermato che "nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sè considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento".


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2009-06-04 Chi: Renato Savoia Fonte: avv. Renato Savoia Link: http://www.renatosavoia.com/news/visual.php?num=68








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