DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181
Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.
GU n. 292 del 16-12-2009
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacità di produrre reddito;
b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale
costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in
sè considerato;
c) per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione
dell'integrità psico-fisica complessiva derivante dall'evoluzione
peggiorativa della patologia da cui è conseguita l'invalidità gia'
riconosciuta ed indennizzata, nonchè da ogni altra patologia per la
quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per
interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure
praticate per la patologia già riconosciuta.
Art. 2 Disposizioni generali
1. La valutazione della percentuale d'invalidità di cui
all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e'
espressa in una percentuale unica d'invalidita', comprensiva del
riconoscimento del danno biologico e morale.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti
sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica
ospedaliera della sanità militare o dalle apposite commissioni
sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
3. Ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari, nonche'
delle modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al
comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale,
del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle
finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive
modificazioni.
Art. 3 Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente
1. Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che
la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacita'
lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra
quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e
relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del
Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base
alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e
relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie
della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali
d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo
le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle
invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che
risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una
invalidità permanente non inferiore al 100%.
Art. 4 Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidita'
permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno
morale
1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e
indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla
capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato
all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri
tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base
alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui
agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM)
viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della
sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della
lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto
all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale
del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidita'
complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n.
206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per
cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del
danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza
tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa
e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Art. 5 Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione
di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno
biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e
relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25
luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno
biologico, così determinata, può essere aumentata da parte dei
competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e
139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005.
2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1,
e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede,
previa domanda degli interessati, ovvero dell'amministrazione
competente, ad una nuova determinazione della invalidita', qualora la
percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari,
sia più favorevole.
Art. 6 Disposizioni finali
1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le
commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidita'
secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4.
2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3
agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in
difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono
formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi
sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle
amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale
d'invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a
quella per la quale si è già provveduto all'attribuzione dei
benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le
domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della
legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l'accertamento
medico-legale da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma
2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare
utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di
invalidita', comprensiva del danno biologico e morale.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 10, Difesa, foglio n. 245