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Danno 2013-05-20 - Pdf - Stampa

Risarcimento del danno superiore al valore dell'auto: Tribunale di Prato, sentenza 1250 del 10 ottobre 2012

"quando il valore del danno è antieconomico ed è superiore al valore del mezzo deve essere preso in considerazione tale ultimo parametro ai fini del risarcimento del danno", ma la valutazione e' rimassa al giudice. Fonte: Trib. Prato

 

R


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RAFFAELLA BROGI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4496/2009 promossa da:

..., con il patrocinio dell'avv. ... ed elettivamente domiciliato in ...O presso il difensore avv. ...

ATTORE contro

..., con il patrocinio dell'avv. dell'avv.... ed elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO. FATTO E DIRITTO

Rilevato che ha convenuto in giudizio Lloyd Adriatico per sentirlo condannare al pagamento di. € 16.661,15 a titolo di risarcimento per le somme pagate per la riparazione del veicolo, C 1.000,00 per le spese sostenute per l'auto sostitutiva, 800,00 per fermo tecnico, 1.200,00 a titolo di svalutazione del valore intrinseco dell'autovettura; €1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali conseguenti al ritardo nell'adempimento dei doveri contrattuali da parte della compagnia assicuratrice;

che la parte attrice ha esposto di essere proprietaria di un veicolo Toyota ..., che è stato danneggiato a causa di un sinistro cagionato da un'autovettura proveniente in direzione contraria ad un senso unico dì marcia;

che i danni riportati dall'autovettura ammontano ad E 16.661,15, come da fattura della Carrozzeria, mentre il fermo tecnico per 16 giorni è stato quantificato in € 800,00; che inoltre l'attrice ha sostenuto spese pari ad E 1.000,00 per l'uso di una vettura sostitutiva; che, inoltre, è quantificabile anche il danno per la svalutazione del veicolo pari ad E 1.200,00;

che si è costituita la parte convenuta, che a fronte della domanda di condanna di parte attrice ha eccepito in rito l'improcedibilità della domanda per la mancanza nella lettera di intervento dei requisiti stabiliti dal dlgs. n. 209/2005;

che la parte convenuta ha altresì eccepito la nullità della domanda per genericità della stessa e per carenza di contraddittorio;

che, nel merito, la compagnia assicuratrice ha rilevato che i danni richiesti dalla parte attrice per un ammontare di € 16.661,15, sono stati invece quantificati dal perito dell'assicurazione per la somma di C 11.178,89 e che inoltre il valore del veicolo al momento del sinistro era di € 7.300,00, comprensivo di C 700,00 relativi al valore del relitto;

che pertanto il valore risarcibile è pari ad C 6.600,00;

che, infatti, quando il valore del danno è antieconomico ed è superiore al valore del mezzo deve essere preso in considerazione tale ultimo parametro ai fini del risarcimento del danno; che a seguito della notificazione dell'atto di citazione la compagnia assicuratrice convenuta ha corrisposto la somma di E 6.600,00 alla parte convenuta

Ritenuto che l'eccezione di improcedibilità relativa alla mancanza dei requisiti nella lettera didenuncia del del sinistro all'assicurazione è infondata, dal momento che la missiva del 4 maggio    2009 contiene tutti i requisiti richiesti dalla legge;    

che è altresì infondata l'eccezione di nullità per carenza di contraddittorio relativa al litisconsorzio necessario, richiamato dall'art. 144 cod. ass. nel caso di azione del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante e non nell'ipotesi di azione diretta ex art. 149 cod. ass.;    

che, nel merito, non è contestata la dinamica del sinistro e l'assenza di responsabilità della     parte attrice;    

che la contestazione verte piuttosto sul quantum da liquidare;

che, infatti, la parte attrice chiede il risarcimento per le somme sostenute per la riparazione del veicolo, per l'uso di macchina sostitutiva e per il fermo tecnico, mentre la parte     convenuta ritiene satisfattiva di ogni pretesa risarcitoria la corresponsione della somma di E 6.600,00, pari al valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro;

che il parametro di riferimento della liquidazione del danno è costituito dall'art. 2058 c.c., in    base al quale: "Il danneggiato può chiedere la reintegrazione informa specifica, qualora sia in tutto o in     parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il rúarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione informa specifica risulta eccessivamente onerosa per il debito re.";

che sull'errneneusi di tale norma il giudice di legittimità ha precisato che: "La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la    somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo somma, cod. civ., di non    accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla gerenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo." (Cass., Se. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010);

che è da rilevare come l'art. 2058, II comma, c.c. rimetta alla discrezionalità del giudice la    
 valutazione circa l'applicazione del c.d. risarcimento per equivalente;

che infatti la sentenza del giudice di legittimità appena richiamata menziona il potere (e non l'obbligo) del giudice di condannare al risarcimento per equivalente pari alla differenza , di valore del bene prima e dopo la lesione;    

che, in particolare, il risarcimento per equivalente può essere usato come criterio di liquidazione del danno ex art. 2058,11 comma, nelle ipotesi di particolare dfficultas praestandi del debitore dell'obbligazione risarcitoria in forma specifica;

che nella specie non è dato riscontrare una simile difficoltà di adempimento;

che, inoltre, occorre tener conto anche della posizione del creditore che, nella specie, ha nel suo patrimonio un bene che non costituisce un valore statico in sé, ma assolve ad un'utilità pratica rilevante consentendo di potersi spostare nei luoghi prescelti;

che, in tal senso, la sostituzione del risarcimento in forma specifica con quello per equivalente non consente di risarcire in pieno il danno subito dal proprietario del veicolo, dato che lo stesso non rappresenta un mero valore patrimoniale in sé, ma assolve alla funzione di consentire gli spostamenti;

che pertanto nella specie il Giudice non ritiene di poter sostituire il risarcimento pari al valore del bene con quello in forma specifica conseguente all'ammontare delle riparazioni     eseguite dalla parte attrice sul veicolo danneggiato;    

che, oltretutto, la parte attrice ha materialmente sostenuto tali esborsi per riparare il bene, a     dimostrazione del fatto che il vulnus subito per effetto del sinistro era da individuare non     solo nel valore del bene in sé e per sé, ma anche nella funzionalità e nell'utilità che lo stesso     poteva assolvere in condizioni di perfetta integrità;    

che il valore di tali riparazioni è stato calcolato dal c.t.u. in E 12.596,04, oltre i.v.a., per un     ammontare pari ad € 15.116,00 (dato che l'i.v.a. al momento del pagamento della fattura era pari al 20%);    

che da tale somma devono essere detratti € 6.600,00 pari all'importo già corrisposto dalla compagnia assicuratrice, per un totale di E 8.516,00;    
che la convenuta deve essere condannata a pagare alla parte attrice tale somma;    I che deve essere altresì liquidata la somma di E 1.000,00 pari al danno patrimoniale emergente conseguente al noleggio di un'autovettura sostitutiva;

che in ragione di tale ultima posta risardtoria deve essere esclusa la risarcibilità del c.d.    
danno da fermo tecnico;    

che il danno da svalutazione non è stato provato e non deve essere risarcito;   

che parimenti è stato meramente indicato, senza ulteriori allegazioni specifiche, il danno morale per inadempimento della compagnia assicuratrice;    

che, in virtù del principio di soccombenza la parte convenuta deve essere condannata a    pagare alla parte attrice le spese del presente giudizio, liquidate secondo il D.M. n. 140/2012    (E 550,00 per la fase di studio, C 300,00 per la fase introduttiva, C 550,00 per la fase istruttoria, E 700,00 per la fase decisoria), per un ammontare complessivo pari ad C    2.100,00;    

che tale ammontare deve essere aumentato del 20% in considerazione del fatto che l'attività    professionale si è svolta sotto il vigore di una diversa normativa in punto di spese     processuali;    

che in tal modo è infatti possibile pervenire ad un.interpretazione costituzionalmente    5 orientata, secondo il principio di ragionevolezza, del D.M. n. 140/2012;

che l'importo totale delle spese legali che la compagnia assicuratrice deve essere condannata a pagare alla parte attrice è pertanto pari ad E 2.520,00, oltre accessori di legge;    

che le spese di c.tu. devono essere poste a definitivo carico della parte convenuta.    

P.Q.M..

IL Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattési o assorbita, così dispone:

condanna la parte convenuta -a pagare alla parte attrice:

- C 8.516,00 a titolo di risarcimento dei danni del veicolo;

- C 1.000,00 a titolo di tisarcimento per le spese sostenute per la vettura sostitutiva; condanna altresì la. parte convenuta a ximborsgre alla patte attrice le spese di lite, che si liquidano in € -2.520,00 oltre i.v.a., c.p:.a.;

spese di c.t.u. a definitivo carico della parte convenuta. Prato; 1011012012

Il Giudice dott.-RAFFAELLA BROGI

Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano ome.sse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

Tribunale dì Prato RG. 4496/2009   


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2013-05-20 Chi: Spataro Fonte: Trib. Prato








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