Store    Linkografia    Segnala    Dizionario   
invio comunicati a info@assicurativo.it telegram mail    

 

Risarcimento 2014-05-05 - Pdf - Stampa

Cassazione: risarcire la riparazione del danno o, in mancanza, il diminuito valore.

Cassazione VI Civile del 3, ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n. 9367 - (15) Fonte: cassazione

 

P

Presidente Teresi – Relatore Gentile

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

«1. Con sentenza in data 09.02.2012 il Tribunale di Termini Imerese - in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Misilmeri - accogliendo per quanto di ragione l'appello della SARA Assicurazioni, riduceva l'importo del risarcimento del danno dovuto dall'appellante alla Multiservice Assistance s.r.l. quale cessionaria del credito di P.D. derivante da un sinistro stradale in data 28.08.2008; condannava, dunque, la SARA - tenuta al risarcimento diretto ex art. 149 Codice Assicurazioni - al pagamento della residua somma di € 400,00, così determinata: € 1.000,00 pari al valore ante sinistro del veicolo, € 400,00 a titolo di fermo tecnico, detratti € 1.000,00 versati ante causam della compagnia di assicurazione SARA s.p.a.; compensava le spese processuali tra l'appellante e le contumaci I.S. e C.B., proprietaria e conducente del veicolo antagonista; compensava in ragione del 70% le spese del primo grado tra le parti del primo grado del giudizio, condannando la SARA s.p.a. al pagamento del residuo; poneva le spese di c.t.u. in misura uguale a carico delle parti; condannava gli appellati costituiti prevalentemente soccombenti al rimborso delle spese in favore dell'appellante.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la Multiservice Assistance s.r.l. formulando tre motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

4. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) violazione, errata applicazione dell'art. 2058 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 cod. proc. civ.) per avere il giudice di appello riconosciuto, in luogo del richiesto costo delle riparazioni, la differenza tra il valore di mercato del bene, prima che si verificasse l'incidente (€ 1.000,00) e il valore del relitto (€ 0,00); II) violazione ed errata applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per non avere il giudice di appello riconosciuto l'importo individuato dal c.t.u. in ordine al c.d. Fram (per spese di demolizione, radiazione e passaggio di proprietà del veicolo, assicurazione RCA e tassa di proprieta'); 111) violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n.3 cod. proc. civ. per l'errata compensazione alle spese di lite di primo grado e la condanna alle spese del giudizio di appello.

4.1. Relativamente ai primi due motivi si osserva che il giudice di appello - considerato che era stato richiesto l'importo delle spese di riparazione in ragione di € 2.291,45 - ha ritenuto che il danno al veicolo non potesse essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell'incidente, escludendo che potessero riconoscersi le spese di rottamazione perchè non richieste.

La decisione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, dalla quale i motivi di ricorso non offrono ragione di discostarsi, secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402).

4.2. Quanto all'ultimo motivo si osserva che esso non ha una propria autonomia limitandosi in sostanza parte ricorrente ad affermare l'integrale diritto al rimborso alle spese di lite, perchè erano «pienamente fondate le pretese risarcitone diparte attrice e dovendo esse trovare totale accoglimento». Il rigetto dei precedenti motivi comporta, quindi, anche il rigetto dell'ultimo motivo.

5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente.»

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.


Non perdere gli aggiornamenti via Telegram o via email:

Email: (gratis Info privacy)

2014-05-05 Chi: Spataro Fonte: cassazione








Instant book:




Indice:
Documenti
- Dizionario
- Giurisprudenza
Indennizzo Diretto
- News
- Faq

Rca
- Notizie
- Sentenze
- Norme
Altri
- Convegni
- Newsletter
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
I testi sono degli autori e di IusOnDemand srl, cc nc sa - Documenti non ufficiali - P.IVA: 04446030969 - About - Map - Privacy - Cookie - Condizioni d'uso - Logo - In