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Frode 2016-09-12 - Pdf - Stampa

L'assicurazione deve risarcire il sinistro anche se l'intermediario retrodata con frode la polizza

Cassazione 6974 del 11.4.2016 Fonte: cassazione

 

D

Decisioni che trasferisce sull'assicurazione, come da sempre, il rischio di comportamenti illeciti dei propri intermediari.

Nel caso un autobus ha un sinistro con morti. L'intermediario retrodata la polizza e l'impresa lo eccepisce davanti al Tribunale.

"Quest'ultima si costituì e, allegando che la polizza era stata stipulata soltanto dopo il sinistro, chiamò in causa l'agente per il tramite del quale fu stipulata la polizza"

In appello:

"La Corte d'appello di Roma con sentenza 4.5.2011 n. 1975 (per quanto ancora rileva):

"- ritenne che la polizza Sun Alliance fosse stata stipulata dopo il sinistro;  

"- ritenne inopponibile ai danneggiati tale circostanza, e condannò dunque la Sun Alliance al risarcimento;"

Il principio

"4.6. Il ricorso va dunque rigettato in virtù del seguente principio di diritto: Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall'agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l'assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'intermediario infedele e di regresso nei confronti dell'assicurato."

Quindi l'assicurazione potrà agire contro l'intermediario ma anche contro l'assicurato.

L'argomentazione è interessante:

"(a) se il certificato mendace o inveritiero è rilasciato prima del sinistro (ad esempio, nel caso di emissione del certificato nonostante non sia stato pagato alcun premio), tale circostanza sarebbe inopponibile al terzo danneggiato;

"(b) se il certificato mendace è rilasciato dopo il sinistro, e retrodatato ad epoca anteriore, tale circostanza sarebbe opponibile al terzo danneggiato. 

"Questa conclusione tuttavia non può essere condivisa. Infatti, tanto nell'ipotesi in cui il certificato sia rilasciato senza pagamento del premio, quanto nell'ipotesi in cui sia emesso un certificato retrodatato, ci troviamo pur sempre al cospetto di due contratti di assicurazione validi, ma inefficaci.

"Nel primo caso l'inefficacia discende dall'art. 1899 c.c.; nel secondo caso l'inefficacia discende dall'art. 1901 c.c., e sarebbe irragionevole che due fattispecie identiche producano effetti giuridici antitetici."

Photo credits to: Diritto d'autore : ribah


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2016-09-12 Chi: Spataro Fonte: cassazione








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