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Dizionario 2016-12-07 - Pdf - Stampa

Surroga assicurativa

Sinonimo di rivalsa. Fonte: Cassazione

 

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da Cassazione III civile del 14 ottobre 2016, n. 20740

"La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'articolo 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso oggetto della copertura assicurativa.

"Essa ha un triplice scopo:

  • evitare l'arricchimento dell'assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento;
  • evitare l'arricchimento del responsabile, il quale ' se non esistesse la surrogazione ' beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;
  • consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri, e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei.

"Da questo inquadramento dell'istituto della surrogazione, pacifico in dottrina e secolare nella giurisprudenza di legittimita', discende che l'assicuratore surrogante si sostituisce all'assicurato-danneggiato nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile.

"Tale sostituzione è integrale ed omnicomprensiva.

"Per effetto della surrogazione il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito (anche se maturati prima della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato.

L'art. 1916 se ne occupa:

“L’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
"Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
"L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”.

L'azione di regresso è invece quella di chi paga quando si è in tanti coobbligati. Egli potra', in regresso, pretendere quanto dovuto dagli altri coobbligati.


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2016-12-07 Chi: Spataro Fonte: Cassazione








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