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Omicidio stradale 2017-02-20 - Pdf - Stampa

Omicidio stradale e arresti domiciliari e pericolo della reiterazione

Segue una sentenza del 2017 relativa ad un soggetto che ubriaco, senza patente e con un mezzo di proprieta' di altri uccide una persona e ne ferisce altre otto. Si insiste sul valore della prova ematica senza consenso e la conferma degli arresti domiciliari Fonte: spataro

 

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 6387 Anno 2017

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Data Udienza: 27/10/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale della Libertà di Potenza ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari a carico dell'odierno ricorrente. Il Tizio è indagato per il delitto di omicidio stradale poiche', secondo l'ipotesi accusatoria, postosi alla guida dell'autovettura MASERATI ... in stato di ebbrezza, cagionava la morte di Caia Caia, nonchè lesioni personali ad altri otto soggetti. La condotta colposa si erra sostanziata e nella declinazione generica - per imperizia, imprudenza e negligenza- e in quella specifica relativa alla violazione dei limiti di velocita': il Tizio, infatti, sfuggiva all'auto dei carabinieri che lo inseguivano, poichè aveva mancato di fermarsi all'ALT da costoro intimato.

2. Avverso tale decisione ricorre il Tizio a mezzo dei difensori di fiducia argomentando sia in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia sotto il diverso profilo dell'errata valutazione della sussistenza/persistenza delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato .Va premesso che t in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. 4, 26992/2013; Rv.255460).

Nel caso di specie, ove peraltro le censure del ricorrente non riguardano la causazione dell'evento morte in danno della Caia, nè del ferimento degli altri soggetti coinvolti, ma unicamente con riferimento agli accertamenti circa la sussistenza dello stato di ebbrezza, il Tribunale con motivazione congrua ed esaustiva ha confermato la legittimità degli accertamenti eseguiti sulla persona del Tizio recatosi spontaneamente presso l'ospedale per ricevere cure mediche. Non sono chiare peraltro a riguardo le doglianze del ricorrente che oltre a non specificare l'attualità dell'interesse a tale tipo di impugnazione, rispetto alla presente fase cautelare, si sofferma a lungo sulla questione del consenso o dissenso al prelievo, nonchè sulla necessità dell'avviso della facoltà di potersi avvalere della presenza del difensore. Giova allora osservare come la questione non rilevi: allorche', infatti, si sia in presenza di indagini disposte a fini terapeutici, prescindendo dalle indicazioni dei Carabinieri, i relativi reperti documentali sono senz'altro utilizzabili nel processo. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di enunciare ripetutamente che i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (Sez. 4, n. 8041, 21/12/2011, Rv. 252031; Sez. 4, n. 1827, 4/11/2009 Rv. 245997; Sez. 4, n. 4118, 9/12/2008 Rv. 242834). Si è chiarito altresì che il difetto di consenso al prelievo del campione non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica dell'accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale. In particolare, non appaiono violati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, che ha dichiarato l'illegittimità dell'arart. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge. La Corte Costituzionale, come pure si è avuto modo di rimarcare (particolarmente Rv. 252031), è giunta alla pronuncia di illegittimità per arginare l'utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di "provvedimenti.., necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali", senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l'esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l'adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, di recente il legislatore ha posto riparo con l'introduzione dell'art. 224 bis c.p.p.. Peraltro, la stessa Corte, nel censurare la genericità della disciplina penale, ha segnalato che invece, ".... in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del prelievo dì campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell'accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all'acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l'altro, la denunziata venerazione dell'art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge". Ne consegue che lo stesso giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell'indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni. Ciò che può essere opposto è il rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni.

Parimenti questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talchè non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 38458 del 04/06/2013 , Rv. 257573). Quanto alle esigenze cautelali il Tribunale del Riesame ha espressamente motivato in ordine alla specificità delle stesse ( pericolo di concreto ed attuale di reiterazione del delitto), prendendo espressamente in considerazione i rilievi della difesa ( concernenti il fatto che l'autovettura non era di proprietà dell'indagato e che allo stesso era stata ritirata la patente). L'onere motivazionale risulta dunque correttamente adempiuto dal giudice della cautela alla stregua dei parametri di concretezza e attualità indicati dal legislatore nella riforma dell'art. 275 c.p.p.. ( L. 47/2015) . E' stato affermato dal questa Corte che in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. E secondo il Collegio il requisito dell'attualità , pur non costituendo una mera ripetizione di quello di concretezza, richiama necessariamente l'esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all'occasione del delinquere, ma alla sua occasionalita'; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l' illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione ( Sez. 6, 9894/2016, Rart. 266421). Deve dunque affermarsi che il requisito dell'attualità del periculum libertatis può individuarsi a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi comunque effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione ( nella specie domiciliare). Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando non solo la oggettiva gravità del fatto, ma la personalità dell'indagato in nulla rispettosa delle regole e denotante l'inclinazione alla noncuranza della incolumità degli altri.

4. Per quanto sopra esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente che lo ha proposto, condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2016 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesco Ci i Claudio 'Isa


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2017-02-20 Chi: Spataro Fonte: spataro








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