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Lavoro 2009-09-07 - Pdf - Stampa

Infortunio in itinere: il risarcimento dell'Inail

Cosa risarcisce l'INAIL e la problematica del danno differenziale. Al link indicato la documentazione completa Fonte: avv. Renato Savoia

 

F
Facendo seguito a due sentenze commentate nei mesi scorsi, rispettivamente Cassazione n.11417/09 e Cassazione n.12326/09, torno sull'argomento della liquidazione del danno da incidente stradale nell'ipotesi che si configuri anche come infortunio in itinere.

 

Rimando evidentemente agli scritti sopracitati per la definizione di "infortunio in itinere".

 

Per quanto riguarda, invece, l'intervento dell'Inail occorre distinguere tre ipotesi, in base alla gravità della lesione. Infatti:

 

  1. in caso sia inferiore al 6%: l'Inail non corrisponde nessun indennizzo per danno biologico e nessun indennizzo per danno patrimoniale;
  2. dal 6% al 15%: l'Inail indennizza il danno biologico in capitale, nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali
  3. sopra il 15%:  L'Inail indennizza il danno biologico in rendita, con un ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali.

 

1) Nel primo caso, quindi di lesione inferiore al 6%, non essendoci nessun intervento da parte dell'Inail (è la cosidetta franchigia), occorrerà evidentemente chiedere il risarcimento di tutti i danni alla Compagnia tenuta al risarcimento dalle norme di R.C.A..

 

Nel secondo e nel terzo caso, invece, le cose si complicano.

 

Questo perchè l'Inail non risarcisce tutti i danni, ma solo il danno biologico, e ciò lo fa, peraltro, secondo una definizione di danno biologico (si veda l'art.13 del d.lgs 38/00, riportata in fondo al presente articolo) che è diversa da quella utilizzata dal legislatore nel settore della R.C.A., secondo una tabella diversa da quella usata in R.C.A. e con due modalità diverse a seconda che la lesione sia inferiore o superiore al 15%.
 
2) In particolare, nel caso di lesione tra il 6% e il 15%, il legislatore ha previsto che l'Inail versi un indennizzo in capitale. A tal proposito sono state approntate una tabella per le menomazioni e una tabella di indennizzo. (Segnalo che con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2009 gli importi sono stati aumentati nella misura dell'8,68%, rispetto alle originali tabelle del 2000).
 
3) Nel caso, in fine di l esione superiore al 15%, è invece previsto un indennizzo in rendita nonchè un ulteriore quota di indennizzo in rendita relativa alle conseguenze patrimoniali presunte. A tal proposito è stata predisposta una apposita tabella dei coefficienti. il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dal soggetto (entro i limiti, sia nel minimo che nel massimo, previsti dal Testo Unico Inail).
 
Oltre a problemi pratici (il fatto, ad esempio, che il medico Inail valuta in maniera differente rispetto al medico legale la lesione) c'è un profilo che si impone all'attenzione.
 
Ed è relativo al fatto che il danno biologico così indennizzato non corrisponde al danno biologico in ambito R.C.A. Oltre al fatto che le altre voci di danno (ad es: il danno morale, rectius: la componente di danno non patrimoniale relativa alle sofferenze morali) non vengono comunque pagate da Inail.
 
Occorrerà dunque comunque rivolgersi alla Compagnia di R.C.A., per chiedere il danno c.d. " differenziale".
 
Si è molto dibattuto, in dottrina e giurisprudenza, sulla risarcibilità di tale voce di danno (in estrema sintesi: la quota civilisticamente dovuta al danneggiato e non coperta dall'INAIL). A oggi la questione sembra sufficientemente risolta nel senso della risarcibilità (invito a leggere la sentenza del Tribunale di Monza 16/06/05, che brilla per chiarezza).
 
D'altra parte onestamente è abbastanza incomprensibile (almeno a parere dello scrivente) giustificare il fatto che Tizio, dipendente, venga risarcito con X, e Caio, libero professionista o inoccupato, venga risarcito con Y a fronte della medesima lesione. Mi sembra una lesione del diritto costituzionale di uguaglianza assolutamente palese!
 
Eppure, capita ancora oggi che in caso di liquidazione da parte dell'Inail venga opposto dalla Compagnia assicurativa il fatto che "il danno biologico è già stato pagato".
 
In tal caso, evidentemente, non rimarrà che la strada giudiziale.
 
Renato Savoia


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2009-09-07 Chi: Avv. Renato Savoia Fonte: avv. Renato Savoia Link: http://www.renatosavoia.com/news/visual.php?num=68








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