Assicurativo | 2009-10-15 - Pdf - Stampa |
Per i sinistri in Italia con veicolo extracomunitario, entro quali massimali risponde l'UCI? (Cassazione 20667/09) |
Commento a Cass. civ. Sez. III, 25-09-2009, n. 20667, cortesemente inviato dall'avv. Renato Savoia che ringraziamo Fonte: avv. Renato Savoia
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Nella fattispecie di cui si è occupata la Suprema Corte con la sentenza sottoriportata, il problema posto all'attenzione è quello in cui via sia la polizza R.C.A. di un veicolo extracomunitario, circolante in Italia con carta verde, che preveda limiti di massimali superiori a quelli previsti ex lege in Italia.
Il danneggiato in Italia dalla circolazione di tale veicolo può avvalersi di quei maggiori massimali?
La risposta è che al fine di avvalersi dei limiti di massimali superiori a quelli previsti dalla normativa italiana occorre:
1) una espressa previsione contrattuale in tale senso;
2) che la previsione contrattuale estera sia espressamente valida per il territorio italiano;
3) che il danneggiato provi i massimali esteri maggiori.
La Corte ha motivato il differente trattamento accordato all'UCI rispetto alle Compagnie di Assicurazioni sulla base dell'affermazione che
L'U.C.I. - diversamente dall'assicuratore nazionale il quale risponde "entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" - non è un assicuratore, ma un garante ex lege (con la conseguenza della non applicabilità tout court, nei suoi confronti, della normativa riferibile all'assicuratore), i l quale, eccezionalmente, è tenuto alla garanzia oltre il massimale minimo ex lege n. 990 del 1969, e cioè quando vi sia una copertura assicurativa estera, valida anche per il territorio italiano, per massimali maggiori rispetto a quelli minimi italiani.
Per l'UCI, dunque
Soltanto le condizioni contenute nella carta verde sono significative, e non quelle contenute nella polizza, valida soltanto nel territorio di origine.
incombe al danneggiato che lo invoca, provare il superamento ex contractu (straniero e valido anche per l'Italia) del limite della garanzia ex lege fornita dall'U.C.I..
* * *
Vale la pena ricordare che rispetto alla situazione di cui ha discusso la Suprema Corte, un pò di cose sono nel frattempo cambiate, e cioè:
- la legge 990/1969 è stata abrogata insieme a molte altre disposizioni in tema di assicuraione, per far posto al cd. codice delle assicurazioni (d. lgs 209/05). Le norme che riguardano l'UCI sono gli articoli 125 e 126;
- la Bulgaria dal 1/01/07 fa parte dell'Unione Europea.
(testo della sentenza sul sito dell'autore)