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GIUDICE DI PACE DI LOCRI 31-12-2002 |
Rimborsi rca Fonte: Adusbef
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UUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOCRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Dott. GIOVANNI GOLOTTA
ex art. 113 (2° comma) c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
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Nella causa civile iscritta al n. N. 302/02 R.G. promossa da: ………, elettivamente domiciliato in ………. presso lo studio dell’avv. …….. che lo rappresenta e difende, come da mandato agli atti;
ATTORE
CONTRO
Allianz Subalpina Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t.,con sede in Torino alla Via Alfieri 22 ed elettivamente domiciliata in Gioiosa Jonica alla Via I maggio , 80 presso lo studio dell’avv. Riccardo Misaggi che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Michele Roma , come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
CONVENUTA
Oggetto: restituzione premi assicurativi R.C.A.
Conclusioni delle parti : come da verbale dell’udienza di discussione del 13.12.2002.
Svolgimento del Processo:con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. …………………conveniva in giudizio dinanzi a questa A.G., la Allianz Subalpina Ass.ni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione, in suo favore, delle somme, indebitamente pagate, nella misura Di € 266,33 o a quella diversa maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Assumeva l’istante:
A) di aver concluso con convenuta un contratto di per assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all’autovettura , tg. VR 692352;
B)che, per la polizza n. 100496909 con effetto 30 aprile 1999 al 29 aprile 2002 è stato pagato, il premio di € 1.331,63 ( pari a £. 2.578.402 ) relativa alla sola garanzia R.C.A.;
C) che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ( in seguito per brevità in questo atto indicata anche con il termine Antitrust) a conclusione di un’istruttoria avviata nei confronti di 39 imprese di assicurazione ha comminato una sanzione pecuniaria a carico della convenuta società;
D) che la medesima società assicuratrice, abusando della propria posizione di contraente forte avrebbe violato i principi generali della buona fede nei rapporti contrattuali ed avrebbe arrecato un notevole pregiudizio all’assicurato;
E) che da tale prassi sarebbe derivata una indebita maggiorazione dei premi assicurativi presuntivamente pari al 20% costituente la media degli aumenti applicati ai premi assicurativi dalle diverse compagnie, giusto quanto rilevato in merito dall’Autorità Antitrust nel suo provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 ;
F) che l’attore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito in misura pari almeno al 20% del premio pagato e per l’effetto, la Società Convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, così come indicate ;
G) che l’attore medesimo ha diritto ad una riduzione della polizza attualmente efficace in misura pari al 20% dell’importo della stessa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio all’udienza del 4 ottobre2002 la convenuta Allianz Sunbalpina si costituiva con comparsa in cui deduceva:
a) la incompetenza funzionale dell’adito giudice;
b) la prescrizione del relativo diritto;
c) nel merito instava per il rigetto della domanda attorea in quanto non provata anche in ordine al quantum con vittoria di spese e competenze tutte in giudizio.
Omessa ogni ulteriore istruttoria, sulle precisazioni conclusive, le parti venivano invitate alla discussione orale e la causa veniva incamerata per la decisione .
Le parti producevano memorie conclusionali autorizzate.
Motivi della Decisione
Sussistendone i presupposti di legge la causa- ex art. 113 (2° comma) c. p. c.- viene decisa secondo equità.
Le questioni sollevate in ordine alla competenza per materia e per territorio sono connesse alla qualificazione della domanda ed al suo merito e si reputa utile, pertanto, esaminare dapprima il merito, pre