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Legge - Pdf - Stampa

Recepimento direttiva sulla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore

Gazzetta Ufficiale N. 120 del 24 Maggio 2004
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 Marzo 2004 Fonte: G.U. Jesi

 

RRecepimento della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada, vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore, e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002; Vista la direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima ed in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 321 del 6 dicembre 2003; Vista la decisione della Commissione europea 2004/90/CE del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l'applicazione dell'art. 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 31 del 4 febbraio 2004; Adotta il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto si applica alle superfici frontali dei veicoli a motore, di cui all'art. 2 ed all'allegato II del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, di categoria M1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate e di categoria N1 derivata da M1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate. 2. Il presente decreto ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con le superfici frontali dei veicoli di cui al comma 1. Art. 2. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 non è consentito, per motivi concernenti la protezione dei pedoni: a) rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, oppure b)vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, al presente decreto. 2. A decorrere dal 1° ottobre


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Chi: Spataro Fonte: G.U. Jesi Link: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/120/4.htm








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