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Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 4 febbraio 2005, n. 2207* |
Testo completo - Rimborsi rincari RCA: davanti alla Corte di Appello Fonte: Cassazione
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La convenuta resisteva ed oltre a contestare il fondamento della pretesa, eccepiva l'incompetenza del giudice per esservi la competenza della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 33 della l. 287/1990. Deduceva anche il incompetenza per territorio dello stesso Giudice di pace.
Il giudice di primo grado riteneva la propria competenza sotto ogni profilo, quindi accoglieva la domanda condannando la Unipol al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 151.684, pari ad euro 78,34, indebitamente riscossa quale effetto dell'intesa, vietata dalla legge.
La sentenza in esame prendeva atto della notorietà della questione, che aveva sollevato scalpore sia in Italia che all'estero, ed altresì del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva inflitto alla Unipol la sanzione innanzi menzionata. Dava atto che a tale decisione l'Agcm era pervenuta a seguito di una compiuta istruttoria, il cui risultato era stato l'accertamento dell'avvenuto scambio di informazioni tra le imprese del ramo, che aveva dato a sua volta luogo ad un comportamento delle stesse del tutto omogeneo e tale pertanto da impedire al contraente di individuare un assicuratore che, praticando effettiva concorrenza, offrisse prezzi migliori di quello nella specie pagato.
Sulla base di tale premessa la sentenza impugnata spiegava anche il più alto livello dei prezzi di tali polizze rispetto alla media europea.
Quindi, quanto alla questione della competenza, riteneva che ai sensi dell'art. 33 della legge Antitrust la domanda di risarcimento del danno che fonda la competenza della Corte d'appello consegue al pregiudizio che hanno subito gli imprenditori terzi rispetto al cartello o alla posizione dominante, ovvero gli imprenditori in concorrenza con quegli imprenditori che vi hanno aderito, e che risultano a tal titolo vittime dell'intesa o della posizione dominante. La predetta azione pertanto non riguarda i soggetti oltre che terzi rispetto alla intesa i anche non concorrenti dei partecipi alla stessa, e dunque non riguarda le domande avanzate da soggetti non imprenditori, ancorché anch'essi subiscano il cartello o il dominio.
Riteneva che il giudice al quale siffatte domande provenienti da soggetti diversi dagli imprenditori vanno rivolte deve essere individuato alla stregua dei criteri di cui all'art. 1469-bis n. 18 e nella specie, trattandosi di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Ciò perché la sanzione di nullità dell'autorità antitrust colpisce il cartello e non colpisce i contratti che, successivamente al cartello, vengono conclusi con i singoli automobilisti. Costoro, secondo il Giudice di pace, si trovano nella situazione di pagare più di quanto una contrattazione che non fosse derivata dal cartello avrebbe implicato. Infine il Giudice di pace riteneva di far uso del potere di determinare second