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    Sinistro all'estero: la sentenza della Corte di Giustizia Causa C‑463/06
    2009-05-21 - Articolo successivo - Stampa

    "il rinvio effettuato nell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro." Fonte: Corte Europea



    G

    Grazie della segnalazione all'avv. Renato Savoia su http://ff.im/34bqd

    SENTENZA della Corte (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007

    13 dicembre 2007 (lingua processuale tedesco)

    «Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza in materia di assicurazioni – Assicurazione della responsabilità civile – Azione diretta della persona lesa nei confronti dell’assicuratore – Regola di competenza basata sul domicilio dell’attore»


    Nel procedimento C‑463/06,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 26 settembre 2006, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2006, nella causa tra

    FBTO Schadeverzekeringen NV

    e

    Jack Odenbreit,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

    cancelliere: sig. R. Grass

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:


    –       per il sig. Odenbreit, dall’avv. N. Meier‑van Laak, Rechtsanwältin;


    –       per il governo tedesco, dai sigg. A. Dittrich e M. Lumma, in qualità di agenti;


    –       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;


    –       per il governo polacco, dalla sig.ra E. Ośniecka‑Tamecka, in qualità di agente;


    –       per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Bogensberger e dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


    2       Tale domanda è stata sollevata nel contesto di una controversia tra il sig. Jack Odenbreit, domiciliato in Germania, vittima di un incidente automobilistico verificatosi nei Paesi Bassi, e la società di assicurazione del responsabile dell’incidente, la società a responsabilità limitata FBTO Schadeverzekeringen NV (in prosieguo: la «FBTO»), con sede in tale Stato membro.


     Contesto normativo

     Regolamento n. 44/2001

    3       A termini del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, «[n]ei contratti di assicurazione […], è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».


    4       Le norme sulla competenza in materia di assicurazioni sono fissate dalla sezione 3 del capitolo II del regolamento n. 44/2001, che comprende gli artt. 8‑14 del regolamento medesimo.


    5       L’art. 9, n. 1, lett. a) e b), di tale regolamento così prevede:


    «1.      L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:


    a)      davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o

    b)      in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario [...]».


    6       L’art. 11 del regolamento medesimo prevede:


    «1.      In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.


    2.      Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile.


    3.      Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti».


     Direttiva 2000/26/CE

    7       La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 maggio 2000, 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE e 88/357/CEE (GU L 181, pag. 65), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/14/CE (GU L 149, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva 2000/26»), prevede, al suo art. 3, intitolato «Azione diretta»:


    «Ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all’articolo 1 lese da sinistri ai sensi di detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile».


    8       Inoltre, il ‘considerando’ sedici bis della direttiva 2000/26 così recita:


    «Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento […] n. 44/2001 […], la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata».


     Causa principale e questione pregiudiziale

    9       Il 28 dicembre 2003, il sig. Odenbreit è stato coinvolto, nei Paesi Bassi, in un incidente automobilistico con un assicurato della FBTO. Nella sua qualità di persona lesa, ha proposto un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore dinanzi all’Amtsgericht Aachen, che è il giudice del luogo del suo domicilio, sul fondamento degli artt. 11, n. 2, e 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001.


    10     Con pronuncia 27 aprile 2005, detto giudice ha respinto tale azione in quanto irricevibile in ragione dell’incompetenza dei giudici tedeschi a giudicare. Il sig. Odenbreit ha interposto appello avverso tale pronuncia dinanzi allo Oberlandesgericht Köln. Con decisione interlocutoria 12 settembre 2005, il giudice dell’appello ha riconosciuto la competenza dei giudici tedeschi sull’azione di responsabilità civile, fondandosi sulle medesime disposizioni del regolamento n. 44/2001.


    11     Il Bundesgerichtshof è stato adito dalla FBTO con una domanda in «Revision» di tale pronuncia interlocutoria.


    12     Come emerge dalla decisione di rinvio, l’interpretazione degli artt. 11, n. 2, e 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, relativi alla giurisdizione quanto alle azioni dirette introdotte dalla vittima nei confronti dell’assicuratore, è controversa nella dottrina tedesca.


    13     Così, secondo l’opinione dominante, azioni siffatte non sono ricomprese nella materia assicurativa ai sensi degli artt. 8 e segg. del regolamento n. 44/2001, poiché il diritto di agire della vittima è inteso, nel diritto internazionale privato tedesco, come un diritto attinente alla materia della responsabilità civile e non al contratto di assicurazione. Secondo tale interpretazione, l’art. 9, n. 1, lett. b), di detto regolamento comprende solo le questioni assicurative stricto sensu e la nozione di «beneficiario» di cui a tale disposizione non include la persona lesa, che non potrebbe divenire una delle parti principali del procedimento in forza dell’art. 11, n. 2, del regolamento. A tale opinione dottrinale si contrappone la tesi secondo cui, in ragione del rinvio all’art. 9 del regolamento n. 44/2001 operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento medesimo, il giudice del luogo in cui è domiciliata la persona lesa è competente a conoscere le azioni dirette proposte da tale persona nei confronti dell’assicuratore.


    14     Il Bundesgerichtshof condivide quest’ultima interpretazione. A suo avviso, sussistono motivi preponderanti tali da far riconoscere che la persona lesa può far valere, nei confronti dell’assicuratore, il diritto ad agire direttamente dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliata.


    15     Tuttavia, in considerazione delle divergenze in dottrina quanto all’interpretazione di tali disposizioni del regolamento n. 44/2001, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sollevare dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:


    «Se il rinvio effettuato nell’art. 11, n. 2, del regolamento […] n. 44/2001 […] all’art. 9, n. 1, lett. b), del detto regolamento debba essere inteso nel senso che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro».


     Sulla questione pregiudiziale

     Osservazioni sottoposte alla Corte

    16     Il convenuto nella causa principale, tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte nonché la Commissione delle Comunità europee ritengono che il rinvio effettuato nell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo debba essere interpretato nel senso che la persona lesa può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliata, quando tale azione diretta sia possibile e l’assicuratore sia domiciliato sul territorio di uno Stato membro.


    17     Fondandosi sull’interpretazione letterale di tali disposizioni del regolamento n. 44/2001, il governo tedesco e la Commissione fanno valere che, in quanto il rinvio effettuato nell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 rende il contenuto dell’art. 9 del regolamento medesimo, complessivamente inteso, applicabile alle azioni proposte dalla persona lesa, non è necessario che quest’ultima sia espressamente menzionata nella disposizione alla quale si rinvia, poiché, in caso contrario, il rinvio effettuato da detto art. 11, n. 2, sarebbe superfluo. In base alla medesima interpretazione, il governo polacco ritiene, per contro, che la vittima debba essere qualificata come «beneficiario» ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. b), di detto regolamento. Infatti, all’atto della conclusione del contratto di assicurazione, la vittima potenziale, alla quale sarà corrisposto il risarcimento nell’ipotesi in cui si verifichi l’evento in previsione del quale è stato concluso il contratto, non è nota e non potrebbe, pertanto, essere indicata nel contratto medesimo quale beneficiario.


    18     Il convenuto nella causa principale, tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte nonché la Commissione sostengono che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 relative alla competenza in materia di assicurazioni si ispirano all’esigenza di tutela della parte economicamente più debole, principio interpretativo enunciato al tredicesimo ‘considerando’ del regolamento medesimo e confermato dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze 14 luglio 1983, causa 201/82, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung e a., Racc. pag. 2503; 13 luglio 2000, causa C‑412/98, Group Josi, Racc. pag. I‑5925, punto 64, e 12 maggio 2005, causa C‑112/03, Société financière et industrielle du Peloux, Racc. pag. I‑3707, punto 30). La finalità dell’art. 11, n. 2, di tale regolamento sarebbe quindi proprio quella di estendere alla persona lesa il regime previsto a favore del ricorrente dall’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo.


    19     Al riguardo, il governo tedesco e la Commissione sottolineano che l’inserimento di detto art. 11, n. 2, nel regolamento n. 44/2001 esprime la volontà del legislatore comunitario di attribuire, secondo la proposta della Commissione relativa a tale regolamento, una tutela più ampia di quella prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles») per le persone che si trovano in una posizione di debolezza nelle controversie in materia assicurativa.


    20     Infine, il convenuto nella causa principale, tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte nonché la Commissione sottolineano che un’interpretazione siffatta troverebbe conferma nella direttiva 2000/26, in particolare nel suo ‘considerando’ sedici bis. Inserendo tale ‘considerando’ dopo l’adozione del regolamento n. 44/2001, il legislatore comunitario non avrebbe prescritto un’interpretazione vincolante delle sue disposizioni, ma avrebbe fornito un argomento di considerevole rilevanza a favore del riconoscimento della competenza del giudice del luogo del domicilio della vittima.


     Soluzione della Corte

    21     Occorre ricordare, in limine, che la sezione 3 del capitolo II del regolamento n. 44/2001, che contiene gli artt. 8‑14, prevede norme sulla competenza in materia di assicurazioni che si aggiungono a quelle previste dalle disposizioni generali contenute nella sezione 1 dello stesso capitolo del regolamento.


    22     Detta sezione 3 prevede diverse norme di competenza relative alle azioni proposte nei confronti dell’assicuratore. In particolare, prevede che l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato [art. 9, n. 1, lett. a)], davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario [art. 9, n. 1, lett. b)] e, infine, davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili (art. 10).


    23     Riguardo all’assicurazione della responsabilità civile, l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 rinvia alle dette norme sulla competenza per le azioni dirette proposte dalla persona lesa nei confronti dell’assicuratore.


    24     Pertanto, al fine di risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale, occorre definire la portata del rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo. In particolare, occorre chiarire se tale rinvio deve essere interpretato nel senso che riconosce unicamente ai giudici indicati in tale ultima disposizione, vale a dire quelli del luogo in cui è domiciliato il contraente dell’assicurazione, l’assicurato o il beneficiario, la competenza a conoscere l’azione diretta della vittima nei confronti dell’assicuratore ovvero se tale rinvio consenta di applicare a detta azione diretta la norma della competenza del domicilio dell’attore, prevista dal menzionato art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001.


    25     Si deve rilevare, al riguardo, che quest’ultima disposizione non si limita ad attribuire la competenza ai giudici del domicilio dei soggetti ivi elencati, ma che, al contrario, prevede la norma della competenza del domicilio dell’attore, riconoscendo in tal modo a detti soggetti la possibilità di citare l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui essi sono domiciliati.


    26     Così, interpretare il rinvio operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo nel senso che consente alla persona lesa di agire in giudizio esclusivamente dinanzi ai giudici competenti in forza di quest’ultima disposizione, e cioè i giudici del domicilio del contraente dell’assicurazione, dell’assicurato o del beneficiario, si porrebbe direttamente in contrasto con il tenore letterale di detto art. 11, n. 2. Detto rinvio induce ad ampliare la sfera di applicazione di tale regola a categorie di attori, che agiscono in giudizio nei confronti dell’assicuratore, diverse dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o dal beneficiario del contratto di assicurazione. Così, la funzione di tale rinvio consiste nell’aggiungere all’elenco degli attori, contenuto nell’art. 9, n. 1, lett. b), i soggetti che hanno subito un danno.


    27     Al riguardo, l’applicazione di detta regola sulla competenza all’azione diretta della persona lesa non può dipendere dalla sua qualifica quale «beneficiario» ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, poiché il rinvio a tale disposizione operato dall’art. 11, n. 2, del regolamento medesimo consente di estendere la norma sulla competenza a tali controversie al di là dell’inquadramento dell’attore in una delle categorie previste da detta disposizione.


    28     Tale ragionamento si fonda, del pari, sull’interpretazione teleologica delle disposizioni in oggetto nella causa principale. Infatti, ai sensi del tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001, esso intende garantire alle parti più deboli una maggiore tutela con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali (v., in tal senso, sentenze citate Group Josi, punto 64; Société financière et industrielle du Peloux, punto 40, nonché 26 maggio 2005, causa C‑77/04, GIE Réunion européenne e a., Racc. pag. I‑4509, punto 17). Infatti, negare alla vittima il diritto di agire dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio la priverebbe di una tutela identica a quella che tale regolamento concede alle altre parti considerate deboli nelle controversie in materia assicurativa e si porrebbe, dunque, in contrasto con la sua ratio. Peraltro, come correttamente rilevato dalla Commissione, il regolamento n. 44/2001 ha rafforzato tale tutela rispetto a quella che risultava dall’applicazione della Convenzione di Bruxelles.


    29     Un’interpretazione siffatta trova conferma nel disposto della direttiva 2000/26 in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata, dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001, dalla direttiva 2005/14. Nella direttiva 2000/26, infatti, il legislatore comunitario non ha solo previsto, all’art. 3, l’attribuzione, nei sistemi giuridici degli Stati membri, di un diritto di azione diretta della vittima nei confronti dell’impresa di assicurazione, ma ha fatto espressamente riferimento, al ‘considerando’ sedici bis, agli artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001, per evocare il diritto della persona lesa di agire in giudizio nei confronti dell’assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliata.


    30     Infine, riguardo alle conseguenze della qualifica dell’azione diretta della persona lesa nei confronti dell’assicuratore che, come emerge dalla decisione di rinvio, sono oggetto di dibattito nella dottrina tedesca, occorre rilevare che l’applicazione della norma sulla competenza a tale azione, prevista dall’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, non è esclusa dalla sua qualifica, nel diritto nazionale, come azione di responsabilità civile, relativa ad un diritto estraneo ai rapporti giuridici di natura contrattuale. La natura di tale azione nel diritto nazionale, infatti, non rileva affatto riguardo all’applicazione delle disposizioni di tale regolamento, atteso che dette norme sulla competenza sono collocate in una sezione, la sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo, che concerne, in generale, la materia assicurativa e che si distingue da quella relativa alle competenze speciali in materia contrattuale e di illecito civile, vale a dire la sezione 2 del medesimo capitolo II. L’unico requisito al quale l’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 assoggetta l’applicazione di tale norma di competenza è quella secondo cui l’azione diretta deve essere prevista dal diritto nazionale.


    31     Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione sollevata deve essere risolta nel senso che il rinvio effettuato nell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro.


     Sulle spese

    32     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.


    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:


    Il rinvio effettuato nell’art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro.


    Firme


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    2009-05-21 Chi: Spataro Fonte: Corte Europea
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