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"il rinvio effettuato nell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro." Fonte: Corte Europea
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Link: http://curia.europa.eu
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| "il rinvio effettuato nell’art. 11, n. 2, del regolamento n. 44/2001 all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro." |
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