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    Danno biologico e terrorismo
    2009-12-27 - Articolo successivo - Stampa

    Criteri pubblicati - photo courtesy of lusi Fonte: g.u.



    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181 

    Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualita' e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. 

    GU n. 292 del 16-12-2009

    E m a n a

    il seguente regolamento: 


     Art. 1 Definizioni 

     1. Ai fini del presente regolamento:

    a) per danno biologico, si intende la lesione di carattere

    permanente all'integrita' psico-fisica della persona suscettibile di

    accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle

    attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita

    del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla

    sua capacita' di produrre reddito;

    b) per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale

    costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in

    se' considerato;

    c) per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione

    dell'integrita' psico-fisica complessiva derivante dall'evoluzione

    peggiorativa della patologia da cui e' conseguita l'invalidita' gia'

    riconosciuta ed indennizzata, nonche' da ogni altra patologia per la

    quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per

    interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure

    praticate per la patologia gia' riconosciuta. 


     Art. 2 Disposizioni generali 

     1. La valutazione della percentuale d'invalidita' di cui

    all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e'

    espressa in una percentuale unica d'invalidita', comprensiva del

    riconoscimento del danno biologico e morale.

    2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti

    sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica

    ospedaliera della sanita' militare o dalle apposite commissioni

    sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto

    del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

    3. Ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari, nonche'

    delle modalita' di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al

    comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

    al decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale,

    del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle

    finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

    del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive

    modificazioni. 


     Art. 3 Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidita' permanente 

    1. Per l'accertamento dell'invalidita' si procede tenendo conto che

    la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita'

    lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra

    quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e

    relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3,

    comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del

    Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, e successive

    modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

    Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base

    alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della

    Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e

    relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie

    della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali

    d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo

    le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle

    invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che

    risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una

    invalidita' permanente non inferiore al 100%. 


     Art. 4 Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidita'

    permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno

    morale 


     1. Per la rivalutazione delle invalidita' gia' riconosciute e

    indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalita':

    a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla

    capacita' lavorativa, e' attribuita secondo quanto indicato

    all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri

    tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se piu' favorevoli;

    b) la percentuale del danno biologico (DB) e' determinata in base

    alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui

    agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7

    settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

    c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM)

    viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entita' della

    sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della

    lesione alla dignita' della persona, connessi ed in rapporto

    all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale

    del danno biologico;

    d) la percentuale unica di invalidita' indicante l'invalidita'

    complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n.

    206, che in ogni caso non puo' superare la misura del cento per

    cento, e' data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del

    danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza

    tra la percentuale di invalidita' riferita alla capacita' lavorativa

    e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB). 


     Art. 5 Disposizioni transitorie 

     1. Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione

    di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto

    legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno

    biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e

    relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del

    lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato

    nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25

    luglio 2000, e successive modificazioni; la percentuale del danno

    biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata da parte dei

    competenti organismi sanitari ai sensi degli articoli 138, comma 3, e

    139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005.

    2. Dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1,

    e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, si procede,

    previa domanda degli interessati, ovvero dell'amministrazione

    competente, ad una nuova determinazione della invalidita', qualora la

    percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari,

    sia piu' favorevole. 


     Art. 6 Disposizioni finali 

     1. A fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento le

    commissioni mediche provvedono all'accertamento delle invalidita'

    secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4.

    2. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3

    agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidita' operate in

    difformita' alle disposizioni del presente regolamento, possono

    formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi

    sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle

    amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale

    d'invalidita' non puo' essere rideterminata in misura inferiore a

    quella per la quale si e' gia' provveduto all'attribuzione dei

    benefici richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Le

    domande, presentate a partire dalla data di entrata in vigore della

    legge n. 206 del 2004, cui non sia seguito l'accertamento

    medico-legale da parte delle commissioni di cui all'articolo 2, comma

    2, per sopravvenuto decesso del danneggiato, sono da considerare

    utilmente prodotte per la determinazione della nuova percentuale di

    invalidita', comprensiva del danno biologico e morale.

    Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

    osservare.

    Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2009

    NAPOLITANO

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

    La Russa, Ministro della difesa

    Maroni, Ministro dell'interno

    Alfano, Ministro della giustizia

    Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

    Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

    Visto, il Guardasigilli: Alfano

    Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009

    Ministeri istituzionali, registro n. 10, Difesa, foglio n. 245


     


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    2009-12-27 Chi: Spataro Fonte: g.u.
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