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Cassazione, sez. III, 6 marzo 2012, n. 3447 In tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcim ento del danno per invalidita' permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 - dopo aver indicato (primo comma) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato - , allorche' stabilisce (terzo comma) che "in tutti gli altri casi" il reddito da considerare ai suddetti fini non puo' essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l'ipotesi in cui l'invalidita' permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, piu' generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produr lo (Cass., 26 settembre 2000, n. 12764). Fonte: Cassazione
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