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  • Bozza del testo del regolamento codice assicurazioni ~ indennizzo diretto - danni - spese stragiudiziali
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    Inviatoci prontamente da avv Savoia Renato tratto da Aneis.it che ringraziamo pubblicamente per il servizio reso a tutti gli operatori.
    Anche ora vigileremo attenti Fonte: aneis.it



    D

    Decreto del Presidente della Repubblica, recante

    "Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209".

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

    Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del………….

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del …………. sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

    Emana

    il seguente regolamento:

    Art. 1

    Definizioni

    1. Al fini del presente regolamento si intende per:

    a) "codice": il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    b) "Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

    c) Impresa": la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;

    d) "sinistro” la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

    e) "danneggiato": il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;

    f) "lesioni": le lesioni di lieve entità definite all'articolo 139 del codice.

    2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.

    Art. 2

    Oggetto del regolamento

    1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento. diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.

    Art. 3

    Ambito di applicazione

    1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

    2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.

    Art. 4

    Veicoli immatricolati all'estero

    1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:

    a) veicoli immatricolati in Italia;

    b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

    Art. 5

    Modalità della richiesta di risarcimento

    1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

    2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma o telefax.

    3. Se non è escluso dal contratto, la richiesta può essere inviata anche in via telematica.

    4. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all'impresa di quest'ultimo.

    Art. 6

    Contenuto della richiesta

    1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

    a) i nomi degli assicurati;

    b) le targhe dei due veicoli coinvolti;

    c) la denominazione delle rispettive imprese;

    d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

    e) le generalità di eventuali testimoni;

    f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;

    g)

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