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Indennizzo diretto - Come chiedere il risarcimento del danno
Come chiedere il risarcimento del dannoallegato regolamento: Art. 5 Modalità della richiesta di risarcimento 1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma o telefax. 3. Se non è escluso dal contratto, la richiesta può essere inviata anche in via telematica. 4. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all'impresa di quest'ultimo.
Art. 6 Contenuto della richiesta 1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno. 2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: a) L'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.
Art. 7 Integrazione e regolarizzazione della richiesta 1. In caso di richiesta incompleta , l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
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