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Indennizzo diretto - Il regolamento di attuazione del nuovo codice delle assicurazionie

Il regolamento di attuazione del nuovo codice delle assicurazionie

Decreto del Presidente della Repubblica, recante

"Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del………….

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del …………. sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Al fini del presente regolamento si intende per:

a) "codice": il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) "Isvap": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

c) Impresa": la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;

d) "sinistro" la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;

e) "danneggiato": il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del sinistro;

f) "lesioni": le lesioni di lieve entità definite all'articolo 139 del codice.

2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento. diretto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del codice.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.

2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice.

Art. 4

Veicoli immatricolati all'estero

1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:

a) veicoli immatricolati in Italia;

b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

Art. 5

Modalità della richiesta di risarcimento

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma o telefax.

3. Se non è escluso dal contratto, la richiesta può essere inviata anche in via telematica.

4. L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all'impresa di quest'ultimo.

Art. 6

Contenuto della richiesta

1. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

a) i nomi degli assicurati;

b) le targhe dei due veicoli coinvolti;

c) la denominazione delle rispettive imprese;

d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;

e) le generalità di eventuali testimoni;

f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;

g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

2. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

a) L'età, l'attività e il reddito del danneggiato;

b) l'entità delle lesioni subite;

c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;

d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;

e) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Art. 7

Integrazione e regolarizzazione della richiesta

1. In caso di richiesta incompleta , l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

Art. 8

Determinazioni dell'impresa

1. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente:

a) una congrua offerta di risarcimento del danno;

b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:

a) novanta giorni, nel caso di lesioni;

b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;

c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

Art. 9

Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

1. L'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato a).

2. L'offerta di risarcimento del danno formulata dall'impresa comprende anche il rimborso delle spese di consulenza medico-legale sostenute dal danneggiato.

3. Al fini dell'offerta di risarcimento del danno formulata dall'impresa, non sono considerati danni accessori le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale.

Art. 10

Accesso telematico

1. Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l'impresa ha diritto di accedere in via telematica agli archivi previsti dall'articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici e del proprietario dell'altro veicolo.

Art. 11

Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 2, l'impresa ne inforna il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento, ovvero dal momento in cui sia stata accertata la non applicabilità della procedura e comunque, entro i termini di cui all'aiticolo 4, commi 1 e 2.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all'impresa del responsabile qualora quest'ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso.

3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 12

Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti

1. L'impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all'Allegato A, in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale.

2. Qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Art. 13

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

1. Le imprese possono costituire uno o più consorzi, ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.

2. Le imprese con se 1 de legale in altri stati membri dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che intendono aderire al sistema di risarcimento diretto, possono partecipare ai consorzi di cui al comma 1.

3. I consorzi operano secondo regole di economicità in conformità dello statuto e del regolamento contenente le norme di funzionamento, assunti con delibera dei competenti organi. L'attività è limitata statutariamente alla sola organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto, ivi compreso quanto previsto dall'art.141, comma 4, del codice delle assicurazioni private. Le imprese di assicurazione partecipanti sono tenute all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi societari in base alla loro competenza statutaria.

4. I soggetti che svolgono finzioni di amministrazione, direzione e controllo dei consorzi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per le imprese di assicurazione.

5. L'attività dei consorzi deve conformarsi ai seguenti principi:

a) la partecipazione ai consorzi è statutariamente subordinata alla stipula di una garanzia finanziaria, rilasciata da istituti di credito sottoposti a vigilanza prudenziale, per il rischio di insolvenza dell'impresa partecipante in favore dei consorzi medesimi per un ammontare non inferiore al minimo determinato dagli organi sociali;

b) i consorzi determinano preventivamente le regole di cooperazione tecnica necessarie per il funzionamento del sistema di risarcimento diretto, anche al fine di garantire una corretta ripartizione della responsabilità tra le imprese;

c) la regolazione dei rapporti economici avviene mediante un sistema che valorizza la concorrenza tra le imprese sulla base di un meccanismo di conguaglio di debiti e di crediti reciproci. Al fini del conguaglio i consorzi individuano parametri tecnici ed economici che tengono conto di criteri di efficienza nella gestione, dei costi medi aziendali e del numero dei risarcimenti effettuati dalle singole imprese.

6. Lo statuto ed il regolamento dei consorzi, nonché ogni successiva modifica degli stessi, si uniformano alle norme in materia di concorrenza. Essi sono approvati dall'ISVAP che esercita la vigilanza sul funzionamento dei consorzi ai sensi dell'ar-ticolo 150, comma 3, del codice delle assicurazioni private.

7. Le imprese che non aderiscono a consorzi, per i quali sia intervenuta l'approvazione dello statuto e del regolamento da parte dell'ISVAP,sono tenute ad osservare i principi stabiliti dall'ISVAP con proprio regolamento da adottarsi al sensi dell'articolo 9, comma 2 del codice.

8. Non costituiscono prestazioni di servizi al fini dell'imposta sul valore aggiunto le regolazioni dei rapporti tra imprese nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.

Art. 14

Benefici Derivanti agli assicurati

1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006 e si applica al sinistri verificatisi a partire dal 1° agosto 2006.

2. Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica ai sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del sistema di targatura di cui all'articolo 97, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



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